Contenuto inserito il: 27-07-2020 Aggiornato al: 02-03-2021

Bonus 110% - Efficienza energetica e riduzione rischio sismico

E' On line il sito del Governo dedicato al Superbonus 110% dove, oltre a tutte le informazioni sui requisiti e su come ottenere la detrazione, è presente una sezione FAQ e la possibilità di inviare i propri quesiti. All'indirizzo http://www.governo.it/superbonus

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Per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il loro rischio sismico è prevista la detrazioni dall’imposta lorda del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

n alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, è necessario anche:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
  • per gli interventi di efficientamento energetico e per gli interventi antisismici l’asseverazione tecnica che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari e la congruità delle spese sostenute
 
Per gli interventi realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti o sulle singole unità immobiliari di un condominio (effettuati congiuntamnete ad interventi sulle parti comuni) è possibile accedere al Superbonus al massimo per due unità
Tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento:
  • alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
  • alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza)
L’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi, quindi la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, nè essere chiesta a rimborso. 

Se si realizza un intervento che ricade in diverse categorie agevolabili ci si può avvalere di una sola delle agevolazioni possibili, rispettando gli adempimenti specificamente previsti.
Se si realizzano più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili si può fruire di tutte le agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti per ogni detrazione.

Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

La detrazione per installazione impianti solari fotovoltaici non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione

LIMITI DI SPESA
i limiti di spesa variano in base al tipo di intervento