Contenuto inserito il: 23-03-2020 Aggiornato al: 03-08-2020

SISMA Bonus Interventi antisismici

 
N.B.
Il Decreto Rilancio Rlancio ha incrementato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (informazioni)

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Per le spese sostenute per realizzare interventi antisismici è prevista
  • la detrazione dall’imposta lorda che può essere fatta valere sia ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES)
    oppure, in alternativa,
  • un contributo di ammontare pari a quello della detrazione, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. 
L'entità della detrazione varia in base al risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori, della zona sismica in cui si trova l’immobile e della tipologia di edificio

Le spese sostenute per realizzare interventi antisismici sono ammesse anche al beneficio fiscale previsto per il recupero del patrimonio edilizio (vedi pagine informative relative) per il quale si può decidere di optare anche se prevede detrazioni meno vantaggiose: detrazione del 50% della spesa da ripartire in 10 rate 

Le detrazioni previste dal “sisma bonus” sono: 
  • Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50% su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.
Si può usufruire di una maggiore detrazione, sempre da ripartire in 5 rate annuali, nei seguenti casi:
  • detrazione del 70% delle spese sostenute, quando dall'intervento effettuato deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore
  • detrazione dell'80%  quando dall'intervento effettuato deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a due classi di rischio inferiori
All'agevolazione fiscale sono ammessi gli immobili che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 e che siano:
  • immobili di tipo abitativo, anche se non adibiti ad abitazione principale
  • immobili utilizzati per attività produttive, cioè  le unita immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali
II sisma bonus si applica anche per gli interventi antisismici eseguiti su immobili residenziali e a destinazione produttiva posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione

L’agevolazione per i lavori antisismici, come quella per il recupero del patrimonio edilizio, può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno e va suddivisa fra tutti i soggetti che ne hanno diritto

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio e la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

CESSIONE DEL CREDITO
Tutti i beneficiari (soggetti Irpef e Ires) invece che usufruire della detrazione possono scegliere di cedere il credito, cioè optare per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi o da “altri soggetti privati”: persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti 
Non è possibile cedere il credito a istituti di credito e a intermediari finanziari

N.B. 
Il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) ha introdotto anche per i contribuenti che negli anni 2020 e 2021 effettuano lavori di adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura da parte dei fornitori di beni o servizi oppure per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche"


Info utili

Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.

Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (per esempio, per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi), nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente

Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.

Qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del calcolo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si deve tener conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già usufruito della detrazione. Questo vincolo non si applica se in anni successivi sono effettuati interventi autonomamente certificati dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente, cioè non di mera prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti.

Se sullo stesso edificio vengono effettuati interventi di natura diversa, per esempio, interventi antisismici e lavori di manutenzione straordinaria, il limite di spesa agevolabile è unico (96.000 euro annuali) in quanto riferito all’immobile

ATTENZIONE Anche per i lavori antisismici, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati
La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, per esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell’opera.

Demolizione e ricostruzione di edifici
Gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive sono ammessi alle maggiori detrazioni previste per gli interventi antisismici qualora concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione e se rispettano tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa

Per avere la detrazione è necessario, pertanto, che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione