N.B. Il Decreto Rilancio Rlancio ha incrementato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (informazioni)
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Per le spese sostenute per eseguire lavori che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti sono previste detrazioni fiscali dall'Irpef e dall'Ires
Le detrazioni variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e in base all’anno in cui è stato effettuato. Si può avere:
- detrazione pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2020 per interventi sulle singole unità immobiliari
- detrazione pari al 65% per le spese sostenute per le caldaie a condensazione nel caso in cui, oltre ad essere almeno in classe A, siano dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII dellacomunicazione della Commissione 2014/C 207/02)
- detrazione pari al 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 per acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
- detrazione pari al 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 per acquisto e posa in opera di schermature solari fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
- detrazione pari al 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A
- detrazione pari al 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (risparmio di energia primaria pari almeno al 20%)
- detrazione pari al 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal
fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
- detrazione pari al 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione
- detrazione pari al 50% delle spese sostenute per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro
Interventi sulle parti comuni di un edificio condominiale
Interventi su tutte le unità immobiliari di un singolo condominio
La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio
- detrazione del 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio
- detrazione pari al 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 per acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
- detrazione pari al 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 per acquisto e posa in opera di schermature solari fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
- detrazione pari al 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A
- detrazione pari al 50% delle spese sostenute per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro
- detrazione del 70% o del 75% quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. Queste detrazione valgono per le spese effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e vanno calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
- detrazione dell'80% o dell'85% per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3 quando i lavori sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico e determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore (80%) o a due classi di rischio inferiori (85%). Il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio
Per tutte le tipologie la detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per
l’applicazione dell’aliquota corretta occorre far riferimento:
- alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali
- alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
Cessione del credito
Dal 2018 sia per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari, sia per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali è prevista la possibilità di cedere il credito derivante dalla detrazione Irpef spettante per gli interventi effettuati
Le regole per la cessione sono diverse in base all’anno in cui sono stati effettuati gli interventi e in base al fatto che il contribuente che ha sostenuto la spesa si trovi o meno nella “no tax area” (cioè sia o non sia “incapiente”)
Interventi per i quali si può cedere il credito (Pubblicazione Agenzia delle Entrate)
Contributo sotto forma di sconto
Per le spese sostenute nell’anno 2019 i soggetti aventi diritto alle detrazioni possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi.
Dal 1° gennaio 2020, la possibilità di optare per lo sconto in fattura è prevista soltanto per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000 euro.
N.B.
Il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) ha introdotto anche per i contribuenti che negli anni 2020 e 2021 effettuano lavori di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura da parte dei fornitori di beni o servizi oppure per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione
Cumulabilità con altre agevolazioni (informazioni)
Per interventi di riqualificazione energetica è prevista in alcuni casi la riduzione dell'IVA Informazioni