Le tipologie di lavori che danno diritto al superbonus sono suddivise in due categorie:INTERVENTI TRAINANTI: danno diritto sautonomamente alla detrazione e sono: isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessino l'involucro degli edifici con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare e che rispettino determinati requisiti di trasmittanza “U” sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria. sulle parti comuni degli edifici. I nuovi impianti devono essere dotati di: - generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A - generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche; - apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; - sistemi di microcogenerazione, che conducano a un determinato risparmio di energia primaria (PES)- collettori solari sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria su edifici unifamiliari o su unità immobiliari indipendentiI nuovi impianti devono essere dotati di: - generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A - generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche; - apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; - sistemi di microcogenerazione, che conducano a un determinato risparmio di energia primaria (PES)- collettori solariNelle aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria è agevolabile anche l'installazione delle caldaie a biomassa aventi determinate prestazioni emissive interventi antisismici previsti dai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (sismabonus)Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente ad uno degli previsti dal sismabonus, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi INTERVENTI TRAINATI: danno diritto al superbonus solo se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti. Gli interventi trainati sono: interventi di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento. Sono emmessi al superbonus se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e gli eventuali trainati devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta installazione di impianti solari fotovoltaiciIl superbonus spetta per: Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 Installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all'installazione dell'impianto Le installazioni devono essere eseguite congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione o antisismiciE'obbligatoria la cessione in favore del GSE, dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche) installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (di cui all'art. 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013).L'installazione è ammessa al superbonus se viene eseguita congiuntamente ad un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004, o gli interventi strutturali siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali la detrazione o il credito d’imposta al 110% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, previsti dall’ecobonus, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, ferma restando la condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di 2 classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.REQUISITI DEGLI INTERVENTI AMMESSI AL SUPERBONUSPer accedere al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache e gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono: rispettare i requisiti previsti dai decreti 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008 (cfr. comma 3-ter articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013) fino all'emanazione di un apposito decreto assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico, all'installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta. Il miglioramento energetico è dimostrato dall'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.