Per le spese sostenute per interventi di recupero o restauro delle facciate di edifici è prevista la detrazione dall’imposta lorda del 90% delle spese sostenute documentate.
La detrazione dall’imposta lorda può essere fatta valere sia ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e si riferisce alle spese sostenute nel 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.
CRITERIO DI RIFERIMENTO per imputare le spese al periodo di imposta:
- Per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, si deve fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi ai quali si riferiscono i pagamenti.
Es. Intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020
- per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, si deve fare riferimento al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi ai quali si riferiscono le spese e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
- Per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici si deve fare riferimento alla data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
Es. bonifico eseguito dal condominio nel 2019, le rate versate dal condòmino nel 2020, non danno diritto al “bonus facciate”
bonifico effettuato dal condominio nel 2020, le rate versate dal condòmino nel 2019, nel 2020 o nel 2021 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto al “bonus facciate”.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.
LIMITI DI SPESA E DI DETRAZIONE: Non sono previsti limiti massimi di spesa nè limiti massimi di detrazione
N.B.
Il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) ha introdotto anche per i contribuenti che negli anni 2020 e 2021 effettuano lavori di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura da parte dei fornitori di beni o servizi oppure per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.