L’art. 6 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di stipulare una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio: dodici mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi in caso di separazione c.d. "giudiziale", abbreviati a sei mesi in caso di separazione c.d. "consensuale", oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.
Le persone interessate ad adottare tale procedura devono rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
Una volta ottenuto il nulla osta o autorizzazione da parte della Procura della Repubblica, l’avvocato deve trasmettere l’accordo all'ufficio di stato civile dove è stato registrato l'atto di matrimonio. L'invio deve avvenire entro 10 giorni dalla comunicazione alle parti del provvedimento da parte del Pubblico Ministero
Il mancato inoltro dell’accordo nei termini previsti, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 3.333,00.