Contenuto inserito il: 06-10-2023 Aggiornato al: 25-03-2024

Il cognome dei nuovi nati



La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio. Pertanto è ora possibile attribuire ad un nuovo nato il cognome di entrambi i genitori, o il solo cognome paterno o materno.

Deve però esservi l'accordo di entrambi i genitori.
La regola dal 1° giugno 2022 è il doppio cognome.

Con sentenza n. 131/2022 della Corte costituzionale le modalità di attribuzione del cognome alla nascita sono state drasticamente modificate: la regola, nel rispetto dei principi di eguaglianza e nell’interesse dell’identità dei figli, diviene che questi assumano il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato.
Vi è inoltre la possibilità che i genitori, sempre in accordo, decidano di attribuire ai propri figli il cognome di uno solo di loro due: il solo cognome paterno ma anche il solo cognome materno.

La condizione irrinunciabile è che i genitori assumano concordemente la decisione sul cognome da attribuire.

Quindi la scelta può essere tra:
doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;
• solo cognome paterno;
• solo cognome materno.

Ai sensi della circolare del Ministero dell’interno n. 7 del 14/06/2017, l’accordo dovrà quindi essere ritenuto sottinteso e non dovrà essere manifestato o raccolto in documenti diversi e ulteriori rispetto all’atto di nascita.

Viene precisato che l’intervento della Corte riguarda l'attribuzione del cognome al nuovo nato in ogni caso, e che pertanto chi dichiara la nascita dovrà in ogni modo dichiarare quale sia il cognome da attribuire, in quanto viene escluso ogni automatismo.


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