La denuncia o dichiarazione di nascita si può rendere nell’ospedale dove è avvenuto il parto, oppure nel Comune di competenza, ossia:
- nel Comune dove è avvenuta la nascita
- nel Comune di residenza dei genitori, ma se non risiedono nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita si rende nel comune di residenza della madre.
La dichiarazione di nascita può essere resa da:
entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria o Casa di cura dove è avvenuta la nascita;
entro 10 giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di residenza dei genitori o di uno di essi, oppure oltre al tempo prestabilito con dichiarazione tardiva, se la dichiarazione viene resa dopo 10 giorni dalla nascita.
N.B. Nel caso di nato morto o di decesso avvenuto prima della dichiarazione di nascita, questa deve essere resa, esclusivamente, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita.
Le dichiarazioni di nascita vanno rese su appuntamento presso l' Ufficio di Stato Civile.
Il giorno dell’appuntamento presentarsi con:
- attestazione di avvenuta nascita rilasciata in originale dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto
- documento di riconoscimento valido
- dichiarazione sostitutiva di avvenuto parto per chi non ha ricevuto assistenza sanitaria
Casi particolari
Denuncia di nascita tardiva
la denuncia di nascita se viene effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto un atto di nascita in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica
Per informazioni e prenotazioni servizi: Ufficio di Stato Civile sede e contatti
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. 396/2000