Paesaggistica – Richiesta autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata
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Servizio attivo
Autorizzazione che deve essere chiesta dai proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico prima di eseguire interventi di trasformazione dell'immmobile o del territorio.
A chi è rivolto
Ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico che vogliano eseguire lavori di trasformazione
Descrizione
In base al tipo di intervento l'autorizzazione paesaggistica si distingue in:
- Autorizzazione paesaggistica semplificata
- per interventi di lieve entità, elencati nell'Allegato B del DPR n. 31 del 13.02.2017.
- per il rinnovo di precedente autorizzazione (art.7 dello stesso decreto).
Elenco degli interventi di lieve entità e casi di rinnovo - cd. autorizzazione congiunta che prevede il coordinamento con la tutela dei beni culturali. Quando gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata riguardino edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e artistica
In questi casi l’interessato presenta al Comune di Perugia un’unica istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica di cui agli articoli 21 e 22 del D.L. n. 42/2004 - Autorizzazione paesaggistica ordinaria: per tutti gli altri tipi di interventi non rientranti nell'autorizzazione semplificata
In tutte le tipologie il Comune deve richiedere obbligatoriamente il parere della Soprintendenza che è vincolante sull’esito finale della domanda
I lavori possono essere avviati solo dopo il rilascio dell'autorizzazione
Copertura geografica
Riguarda solo le zone sottoposte a vincolo paesaggistico
Come fare
La richiesta può essere effettuata esclusivamente on line dal tecnico delegato dall'interessato
La richiesta di autorizzazione paesaggistica è cosa diversa dalle richieste di titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio e deve essere presentata separatamente. Deve essere corredata dal progetto delle opere, per rendere chiara la natura dei lavori e perchè possano essere svolte le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari.
Cosa serve
Per effettuare la richiesta è necessario:
- Credenziali di accesso SPID/CIE/CNS del tecnico delegato dall'interessato per presentare la domanda
- Allegato A Dichiarazione assolvimento imposta di bollo per la richiesta
- Allegato A1 Dichiarazione assolvimento imposta di bollo per il rilascio
- Allegato B Delega per la presentazione telematica delle pratiche allegando i documenti di identità del delegante e del delegato
- Allegato C dichiarazione del tecnico progettista
- Allegato D Relazione paesaggistica (ordinaria o semplificata a seconda del caso
- (eventuale) Dichiarazione di elaborato non obbligatorio
- Documentazione minima indicata nel documento disponibile nella sezione documenti di questa pagina
- marche da bollo per la richiesta e per il rilascio dell'autorizzazione. E' possibile allegare la ricevuta del pagamento tramite F24 oppure la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo
Tutti i modelli sono disponibili nella sezione documenti di questa pagina
Cosa si ottiene
L'autorizzazione paesaggistica o il diniego di autorizzazione
Tempi e scadenze
Autorizzazione paesaggistica ordinaria
L'iter può durare fino ad un massimo di 120 giorni.
- Entro 40 giorni dalla ricezione della domanda l'ufficio invia la proposta di autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza
- Entro 45 giorni la Soprintendenza deve rendere il parere di competenza.
- Entro 20 giorni dalla ricezione del parere positivo oppure dopo che siano trascorsi 60 giorni senza che la Soprintendenza abbia rilasciato il parere, l'ufficio rilascia l'autorizzazione che sarà immediatamente efficace
Autorizzazione paesaggistica semplificata:
L'iter può durare fino ad un massimo di 60 giorni.
- Entro 20 giorni dalla ricezione della domanda l'ufficio invia la proposta di autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza
- Entro 20 giorni la Soprintendenza deve rendere il parere di competenza.
- Entro 10 giorni dalla ricezione del parere positivo oppure in caso di mancato rilascio del parere da parte della Soprintendenza nei tempi previsti, l'ufficio rilascia l'autorizzazione che sarà immediatamente efficace
Sia per l'autorizzazione ordinaria che per quella semplificata nel caso in cui la Soprintendenza dia parere negativo l'ufficio comunica agli interessati il preavviso di diniego. Il parere della Soprintendenza e le eventuali prescrizioni espresse sono vincolanti.
L'autorizzazione ha una validità di 5 anni con decorrenza dalla data di efficacia del titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.
Scaduto il quinquennio per l'esecuzione dei lavori deve essere richiesta una nuova autorizzazione a meno che i lavori siano già stati iniziati e vengano conclusi entro l'anno successivo a quello di scadenza dell'autorizzazione
Quanto costa
€ 16,00 per la marca da bollo per la domanda
€ 16,00 per la marca da bollo per l'autorizzazione
€ 100,00 per diritti di segreteria e di istruttoria in caso di autorizzazione paesaggistica semplificata
€ 150,00 per diritti di segreteria e di istruttoria in caso di autorizzazione paesaggistica ordinaria
Il pagamento dei diritti di segreteria deve essere effettuato con pagamento PagoPA alla voce Edilizia presente fra i pagamenti spontanei nei servizi di pagamento PagoPA del comune di Perugia
Nella causale scrivere: Diritti di segreteria paesaggistica
Procedure collegate all'esito
Il provvedimento finale di autorizzazione o diniego viene reso disponibile nella piattaforma utilizzata per la presentazione della domanda. L'avvenuta pubblicazione viene comunicata via PEC
Accedi al servizio
Vincoli
I lavori possono essere avviati solo dopo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
Casi particolari
Tipologie di interventi per le quali non deve essere chiesta l'autorizzazione paesaggistica:
Interventi di cui all'art. 149 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. :
- Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- Interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territori;
- Il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purchè previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Interventi ricompresi nell'Allegato A del D.P.R. n. 31/2017:
elenco degli interventi
Interventi ricadenti in aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i che alla data del 6 settembre 1985:
- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
Ulteriori informazioni
AREE VINCOLATE
I beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i., sono suddivisi in:
- beni vincolati con provvedimento ministeriale o regionale di "dichiarazione di notevole interesse pubblico" (art. 136) costituiti dalle cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica, le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza, i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;
- beni vincolati per legge (art. 142) e cioè elementi fisico-geografici (coste e sponde, fiumi, rilievi, zone umide), utilizzazioni del suolo (boschi, foreste e usi civici), testimonianze storiche (università agrarie e zone archeologiche), parchi e foreste.
Le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 e ricadenti nel territorio del Comune di Perugia sono esclusivamente quelle di cui alle lettere c), g), m) del suddetto articolo:
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo18 maggio 2001, n. 227;
m) le zone di interesse archeologico.
Come verificare le zone sottoposte a vincolo paesaggistico del comune di Perugia
- Tavola dei vincoli del PRG - Allegato A3_1 per i vincoli di cui:
all'art. 136 lett. a) b), c) e d) del D.L. n. 42/2004;
all'art. 142 lett. c) del D.L. n. 42/2004 (fiumi, torrenti e corsi d'acqua (cd. ex Galasso);
all'art. 142 lett. m) del D.L. n. 42/2004 (zone di interesse archeologico). - PRG parte strutturale e PRG parte operativo per i vincoli di cui:
all'art. 142, lett. g) del D.L. n. 42/2004 (zone boscate) - PRG vigente alla data del 06/09/1985 per:
Verifica di cui al comma 2, dell'art. 142 del D.L. n. 42/2004 (esclusione dal vincolo paesaggistico)
Individuazione beni paesaggistici per la compilazione della relazione paesaggistica:
- Regione Umbria - Beni paesaggistici (Sistema Informativo Ambientale Territoriale)
- Beni paesaggistici dei Comuni dell'Umbria
- Elenco vincoli paesaggistici del Comune di Perugia ai sensi del Dlgs 42/04
IMMOBILI TUTELATI - parte II D.LGS. 42/2004
Procedure da adottare in caso di interventi su immobili sottoposti a tutela
ai sensi dell’art. 10 “Beni culturali” e ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004 “Prescrizione di tutela indiretta”
Situazione 1
- Zona non sottoposta a vincolo paesaggistico: Immobili ricadenti in zona non sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004
- Zona sottoposta a vincolo con interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica: Immobili ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004, con interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ricompresi nell’art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004 e/o nell’allegato “A” del D.P.R. n. 31/2017;
In questi casi deve essere presentata, direttamente in Soprintendenza, istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004 tramite PEC all'indirizzo SABAP-UMB@PEC.CULTURA.GOV.IT utilizzando il modello disponibile al link: http://www.sabap-umbria.beniculturali.it/index.php?it/382/modulistica.
Situazione 2
- Zona sottoposta a vincolo paesaggistico con interventi sottoposti a procedimento semplificato: Immobili ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004, con interventi sottoposti a procedimento semplificato ai sensi dell’allegato “B” del DPR n.31/2017;
In questo caso deve essere presentata in Comune, attraverso il servizio online, una richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 31/2017 unitamente alla richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 utilizzando il modello disponibile al link: http://www.sabap-umbria.beniculturali.it/index.php?it/382/modulistica apponendo la marca da bollo da € 16.00
Situazione 3
- Zona sottoposta a vincolo paesaggistico con interventi sottoposti a procedimento ordinario: Immobili ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004, con interventi sottoposti a procedimento ordinario ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n.42/2004;
In questo caso deve essere preventivamente acquisita in Soprintendenza l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 da richiedere tramite PEC all'indirizzo SABAP-UMB@PEC.CULTURA.GOV.IT utilizzando il modello disponibile al link: http://www.sabap-umbria.beniculturali.it/index.php?it/382/modulistica Successivamente deve essere presentata in Comune, attraverso il servizio online, una richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 con allegata l’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza
L’elenco dei beni sottoposti a tutela è disponibile al link: http://www.sabap-umbria.beniculturali.it/index.php?it/337/perugia
Per informazioni relative agli immobili sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e 45 del D.Lgs. n. 42/2004, è possibile contattare tramite mail l’ufficio vincoli della Soprintendenza i cui indirizzi sono reperibili al seguente link: http://www.sabap-umbria.beniculturali.it/ .
NORMATIVA, CARTOGRAFIE, SITI WEB
Nazionale, regionale e comunale
Condizioni di servizio
Documenti
Unità organizzativa responsabile
Contatti
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