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Anagrafe – Iscrizione, variazione di indirizzo e cancellazione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero)

  • Servizio attivo

L’AIRE è un’anagrafe diversa e separata da quella dei Comuni italiani e comprende le cittadine e i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all'estero


A chi è rivolto

Ai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all'estero per un periodo superiore a 12 mesi

Descrizione

L'iscrizione in una A.I.R.E. può essere effettuata per i seguenti motivi:

  • espatrio e/o residenza all'estero;
  • nascita (registrata o trascritta allo Stato civile);
  • trasferimento da un'altra AIRE;
  • reiscrizione da irreperibilità;
  • acquisto della cittadinanza italiana

Iscrizione all'AIRE su richiesta dell'interessato
E' l'autorità consolare all'estero che invia al Comune italiano la documentazione necessaria per l'iscrizione all'AIRE di un cittadino che ne ha fatto richiesta.

Iscrizione all'AIRE d'ufficio
L'iscrizione in AIRE può essere effettuata anche d'ufficio, nel caso in cui il cittadino non abbia presentato la dichiarazione dovuta, ma gli uffici comunali o consolari ne abbiano comunque conoscenza in base ai propri dati o accertamenti.

Variazione di indirizzo
La persona, già iscritta all’AIRE, deve tempestivamente comunicare all’autorità consolare italiana all’estero di riferimento ogni variazione di indirizzo estero. L'autorità consolare comunicherà poi la variazione al Comune italiano.

Non è possibile comunicare la variazione di indirizzo estero direttamente al Comune.

La mancata comunicazione di variazione di indirizzo estero rende impossibile l’esercizio del diritto di voto all’estero e può portare all’avvio del procedimento di cancellazione AIRE per irreperibilità

Cancellazione
La cancellazione dall'A.I.R.E. può avvenire per istanza di parte o d’ufficio per i seguenti motivi:

  • rimpatrio in Italia con iscrizione anagrafica in un Comune italiano.
  • Morte (registrata o trascritta allo stato civile).
  • Trasferimento nell’aire di un altro Comune italiano.
  • Irreperibilità presunta, salvo prova contraria:
    • trascorsi cento anni dalla nascita;
    • dopo tre rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
    • quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, indirizzo all'estero;
    • quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali
  • Perdita della cittadinanza italiana.

Come fare

La richiesta di iscrizione all'AIRE deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

Presso il comune italiano di residenza, pochi giorni prima di espatriare, il cittadino può fare una pre-iscrizione compilando e firmando il modulo "Pre-iscrizione per trasferimento all'estero" e presentandolo con una delle seguenti modalità disponibile nella sezione documenti di questa pagina

  • tramite mail o pec all'indirizzo servizi.demografici@pec.comune.perugia.it (scelta consigliata)
  • tramite raccomandata indirizzando a Comune di Perugia U.O. Servizi al Cittadino - Ufficio Aire Elettorale
    Corso Vannucci, 19 06121 Perugia (PG)
  • a mano presso lo sportello presso l’Ufficio Aire Elettorale piazza Cecilia Coppoli n. 2, Monteluce (zona ex Ospedale)
    per gli orari di apertura consulta la sezione contatti di questa pagina

In caso di pre-iscrizione resta comunque l'obbligo per il cittadino di recarsi al Consolato competente territorialmente per rendere la dichiarazione di espatrio entro 90 giorni dall’arrivo all’estero.
In questo caso, l'iscrizione all'AIRE sarà completata solo dopo che l'interessato/a avrà provveduto a registrare la propria residenza estera presso l'autorità consolare italiana all’estero competente, che inoltrerà al Comune italiano la documentazione che conferma l'iscrizione all’AIRE.
La mancata ricezione da parte del Comune italiano della documentazione necessaria comporterà la mancata iscrizione all’AIRE e, se non ricevuta entro un anno di tempo, l’avvio del procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità

Cosa serve

  • registrazione nel sito oppure credenziali di accesso SPID/CIE/CNS per la presentazione della dichiarazione nel portale dei servizi consolari

In caso di pre-iscrizione:

  • Modello "pre-iscrizione per trasferimento all'estero" compilato e firmato da tutti i componenti maggiorenni (disponibile nella sezione documenti di questa pagina)
  • Copia del documento di identità in corso di validità  del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare che si trasferiscono

Cosa si ottiene

La comunicazione di avvenuta iscrizione o di variazione AIRE

La cancellazione viene trasmessa all'autorità consolare competente

Tempi e scadenze

entro 2 giorni lavorativi dall’invio della documentazione necessaria da parte dell’autorità consolare italiana all’estero e dalla ricezione della stessa da parte del Comune italiano la pratica AIRE viene registrata

entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione consolare e a seguito di accertamento sulla veridicità di quanto dichiarato il procedimento si conclude

Il Consolato ha 6 mesi di tempo dal momento della richiesta del cittadino per lavorare la pratica e inoltrarla al comune.
Lo stato della pratica è disponibile nel sito FASTIT

Quanto costa

Non ci sono costi da sostenere

Procedure collegate all'esito

La conferma della conclusione delle pratiche all'AIRE viene comunicata dall’Ufficio AIRE al Consolato o Ambasciata tramite PEC, nonché all’interessato tramite pec o email (se fornita)

Vincoli

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un obbligo del cittadino (art. 6, L. 470/1988; art. 11 L. 1228/1954) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali.

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale
  • quelli che già vi risiedono e non sono ancora iscritti
  • La mancata ricezione da parte del Comune della documentazione necessaria comporta la mancata iscrizione all’AIRE

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • le cittadine e i cittadini stranieri che si trasferiscono all’estero
  • le cittadine e i cittadini italiani che intendono recarsi all'estero per un periodo inferiore ad un anno
  • le cittadine e i cittadini italiani lavoratori stagionali
  • il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all'estero e le persone con esso conviventi, notificati alle autorità locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l'Unione europea o le organizzazioni internazionali
  • i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all'estero nell'ambito di attività scolastiche fuori del territorio nazionale e le persone conviventi con i suddetti cittadini che si recano all'estero al seguito dei medesimi
  • i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e le persone conviventi con i suddetti cittadini che si recano all'estero al seguito dei medesimi
  • il personale civile e militare che fruisce dell'indennità di lungo servizio all'estero prevista dall'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e le persone conviventi con i suddetti cittadini che si recano all'estero al seguito dei medesimi
  •  il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e le persone conviventi con i suddetti cittadini che si recano all'estero al seguito dei medesimi.

Ulteriori informazioni

Certificazioni
I cittadini italiani iscritti all'AIRE possono richiedere al Comune di iscrizione certificati anagrafici e di stato civile
Informazioni nel servizio di richiesta di certificati anagrafici e nel servizio di richiesta d certificati di stato civile

Carta di identità
Informazioni nel servizio di rilascio della Carta di identità
Il rilascio della carta di identità elettronica (CIE) può essere ottenuto presso l'autorità consolare italiana all'estero. Le modalità di rilascio sono indicate sul sito del Ministero degli Affari Esteri

Passaporto
ll rilascio e/o rinnovo del passaporto italiano è di competenza dell'autorità consolare italiana all'estero o, in caso di presenza in Italia della Questura.

Figli di persone iscritte all'AIRE
Il figlio di un cittadino italiano iscritto all’AIRE deve essere registrato anagraficamente e iscritti all’AIRE insieme al genitore, dopo la trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero. I documenti necessari devono essere trasmessi all’autorità consolare italiana all’estero.
In ogni caso si invitano i neogenitori a consultare la pagina di riferimento della predetta autorità consolare italiana all’estero per ottenere maggiori informazioni

Matrimonio di persone iscritte all'AIRE
Il matrimonio celebrato all’estero di un cittadino italiano iscritto all’AIRE, sia con persona cittadina italiana che con persona straniera, deve essere riconosciuto efficace anche in Italia. A tale fine l’atto di stato civile formato all’estero deve essere trascritto nei registri di stato civile italiani. La documentazione necessaria alla trascrizione può essere inviata all’autorità consolare italiana all’estero di riferimento o al Comune italiano di iscrizione AIRE

Normativa

  • L. n. 470 del 22 ottobre 1988 (G.U. n. 261 del 07.11.1988)
  • D.P.R n. 323 del 6 settembre 1989
  • L. n. 804 del 09 agosto 1967
  • Circolare MIACEL n. 20 del 17 dicembre 2001

Sanzioni per violazione della normativa anagrafica
La violazione della normativa in materia anagrafica (compresa la normativa AIRE) comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, così come previsto dalla c.d. legge di bilancio 2024 (L. 213/2023). Tali sanzioni possono variare da un minimo di 200€ ad un massimo di 1000€ per ogni anno di mancata iscrizione all’AIRE, fino ad un massimo di cinque anni.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Unità organizzativa responsabile

Contatti

Ufficio AIRE
Argomenti:

Pagina aggiornata il 07/05/2026

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