Anagrafe – Iscrizione, variazione di indirizzo e cancellazione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero)
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Servizio attivo
L’AIRE è un’anagrafe diversa e separata da quella dei Comuni italiani e comprende le cittadine e i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all'estero
A chi è rivolto
Ai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all'estero per un periodo superiore a 12 mesi
Descrizione
L'iscrizione in una A.I.R.E. può essere effettuata per i seguenti motivi:
- espatrio e/o residenza all'estero;
- nascita (registrata o trascritta allo Stato civile);
- trasferimento da un'altra AIRE;
- reiscrizione da irreperibilità;
- acquisto della cittadinanza italiana
Iscrizione all'AIRE su richiesta dell'interessato
E' l'autorità consolare all'estero che invia al Comune italiano la documentazione necessaria per l'iscrizione all'AIRE di un cittadino che ne ha fatto richiesta.
Iscrizione all'AIRE d'ufficio
L'iscrizione in AIRE può essere effettuata anche d'ufficio, nel caso in cui il cittadino non abbia presentato la dichiarazione dovuta, ma gli uffici comunali o consolari ne abbiano comunque conoscenza in base ai propri dati o accertamenti.
Variazione di indirizzo
La persona, già iscritta all’AIRE, deve tempestivamente comunicare all’autorità consolare italiana all’estero di riferimento ogni variazione di indirizzo estero. L'autorità consolare comunicherà poi la variazione al Comune italiano.
Non è possibile comunicare la variazione di indirizzo estero direttamente al Comune.
La mancata comunicazione di variazione di indirizzo estero rende impossibile l’esercizio del diritto di voto all’estero e può portare all’avvio del procedimento di cancellazione AIRE per irreperibilità
Cancellazione
La cancellazione dall'A.I.R.E. può avvenire per istanza di parte o d’ufficio per i seguenti motivi:
- rimpatrio in Italia con iscrizione anagrafica in un Comune italiano.
- Morte (registrata o trascritta allo stato civile).
- Trasferimento nell’aire di un altro Comune italiano.
- Irreperibilità presunta, quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo.
- Perdita della cittadinanza italiana.
Ogni evento relativo alla residenza all’estero: iscrizione, variazione di indirizzo estero, rimpatrio in Italia può essere comunicato online attraverso il portale dei servizi consolari FASTIT
Come fare
La richiesta di iscrizione all'AIRE deve essere presentata con una delle seguenti modalità:
- direttamente all'autorità consolare italiana all'estero: Ambasciata o Consolato
- tramite FASTIT, il portale dei servizi consolari , entro 90 giorni dall'espatrio (scelta consigliata)
Presso il comune italiano di residenza, pochi giorni prima di espatriare, il cittadino può fare una pre-iscrizione compilando e firmando il modulo "Pre-iscrizione per trasferimento all'estero" e presentandolo con una delle seguenti modalità disponibile nella sezione documenti di questa pagina
- tramite mail o pec all'indirizzo servizi.demografici@pec.comune.perugia.it (scelta consigliata)
- tramite raccomandata indirizzando a Comune di Perugia U.O. Servizi al Cittadino - Ufficio Aire Elettorale
Corso Vannucci, 19 06121 Perugia (PG) - a mano presso lo sportello presso l’Ufficio Aire Elettorale piazza Cecilia Coppoli n. 2, Monteluce (zona ex Ospedale)
per gli orari di apertura consulta la sezione contatti di questa pagina
In caso di pre-iscrizione resta comunque l'obbligo per il cittadino di recarsi al Consolato competente territorialmente per rendere la dichiarazione di espatrio entro 90 giorni dall’arrivo all’estero.
In questo caso, l'iscrizione all'AIRE sarà completata solo dopo che l'interessato/a avrà provveduto a registrare la propria residenza estera presso l'autorità consolare italiana all’estero competente, che inoltrerà al Comune italiano la documentazione che conferma l'iscrizione all’AIRE.
La mancata ricezione da parte del Comune italiano della documentazione necessaria comporterà la mancata iscrizione all’AIRE e, se non ricevuta entro un anno di tempo, l’avvio del procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità
Cosa serve
- registrazione nel sito oppure credenziali di accesso SPID/CIE/CNS per la presentazione della dichiarazione nel portale dei servizi consolari
In caso di pre-iscrizione:
- Modello "pre-iscrizione per trasferimento all'estero" compilato e firmato da tutti i componenti maggiorenni (disponibile nella sezione documenti di questa pagina)
- Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare che si trasferiscono
Cosa si ottiene
La comunicazione di avvenuta iscrizione o di variazione AIRE
La cancellazione viene trasmessa all'autorità consolare competente
Tempi e scadenze
entro 2 giorni lavorativi dall’invio della documentazione necessaria da parte dell’autorità consolare italiana all’estero e dalla ricezione della stessa da parte del Comune italiano la pratica AIRE viene registrata
entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione consolare e a seguito di accertamento sulla veridicità di quanto dichiarato il procedimento si conclude
Il Consolato ha 6 mesi di tempo dal momento della richiesta del cittadino per lavorare la pratica e inoltrarla al comune.
Lo stato della pratica è disponibile nel sito FASTIT
Quanto costa
Non ci sono costi da sostenere
Procedure collegate all'esito
La conferma della conclusione delle pratiche all'AIRE viene comunicata dall’Ufficio AIRE al Consolato o Ambasciata tramite PEC, nonché all’interessato tramite pec o email (se fornita)
Vincoli
La mancata ricezione da parte del Comune della documentazione necessaria comporta la mancata iscrizione all’AIRE.
non possono essere iscritte nell'AIRE:
- le cittadine e i cittadini stranieri che si trasferiscono all’estero;
- le cittadine e i cittadini italiani che intendono recarsi all'estero per un periodo inferiore ad un anno;
- le cittadine e i cittadini italiani lavoratori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari;
- i militari in servizio presso gli uffici e le strutture Nato.
Ulteriori informazioni
Certificazioni
I cittadini italiani iscritti all'AIRE possono richiedere al Comune di iscrizione certificati anagrafici e di stato civile
Informazioni nel servizio di richiesta di certificati anagrafici e nel servizio di richiesta d certificati di stato civile
Carta di identità
Gli iscritti all’AIRE possono chiedere ed ottenere dai comuni italiani il rilascio e il rinnovo della carta di identità in modalità cartacea. Informazioni nel servizio di rilascio della Carta di identità
Il rilascio della carta di identità elettronico (CIE) può invece essere ottenuto presso l'autorità consolare italiana all'estero. Le modalità di rilascio sono indicate sul sito del Ministero degli Affari Esteri
Passaporto
ll rilascio e/o rinnovo del passaporto italiano è di competenza dell'autorità consolare italiana all'estero o, in caso di presenza in Italia della Questura.
Figli di persone iscritte all'AIRE
Il figlio di un cittadino italiano iscritto all’AIRE deve essere registrato anagraficamente e iscritti all’AIRE insieme al genitore, dopo la trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero. I documenti necessari devono essere trasmessi all’autorità consolare italiana all’estero.
In ogni caso si invitano i neogenitori a consultare la pagina di riferimento della predetta autorità consolare italiana all’estero per ottenere maggiori informazioni
Matrimonio di persone iscritte all'AIRE
Il matrimonio celebrato all’estero di un cittadino italiano iscritto all’AIRE, sia con persona cittadina italiana che con persona straniera, deve essere riconosciuto efficace anche in Italia. A tale fine l’atto di stato civile formato all’estero deve essere trascritto nei registri di stato civile italiani. La documentazione necessaria alla trascrizione può essere inviata all’autorità consolare italiana all’estero di riferimento o al Comune italiano di iscrizione AIRE
Normativa
- L. n. 470 del 22 ottobre 1988 (G.U. n. 261 del 07.11.1988)
- D.P.R n. 323 del 6 settembre 1989
- L. n. 804 del 09 agosto 1967
- Circolare MIACEL n. 20 del 17 dicembre 2001
Sanzioni per violazione della normativa anagrafica
La violazione della normativa in materia anagrafica (compresa la normativa AIRE) comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, così come previsto dalla c.d. legge di bilancio 2024 (L. 213/2023). Tali sanzioni possono variare da un minimo di 200€ ad un massimo di 1000€ per ogni anno di mancata iscrizione all’AIRE, fino ad un massimo di cinque anni.
Condizioni di servizio
Documenti
Unità organizzativa responsabile
Contatti
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