Anagrafe – Attestazione di iscrizione anagrafica e attestazione di soggiorno permanente per cittadini dell’Unione Europea
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Servizio attivo
L'iscrizione deve essere chiesta dai comunitari che soggiornano in Italia per un periodo superiore a tre mesi
L’attestato può essere richiesto dai comunitari che hanno soggiornato ininterrottamente per 5 anni con risorse economiche disponibili
A chi è rivolto
Ai cittadini dell’Unione Europea, di Svizzera, Norvegia, Islanda, Repubblica di San Marino, Principato di Andorra, Principato di Monaco, che soggiornano sul territorio nazionale per un periodo superiore a 3 mesi e ai loro familiari che li accompagnino o li raggiungano
Sono familiari:
- il coniuge;
- il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione Europea un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner
Descrizione
L'attestato di iscrizione anagrafica è il documento che attesta che il richiedente possiede i requisiti per poter soggiornare in Italia per un periodo superiore a 3 mesi. Può essere rilasciato solo dopo che l'interessato, che deve essere in possesso dei requisiti previsti, ha chiesto l'iscrizione anagrafica nel Comune dove dimora abitualmente.
L'iscrizione anagrafica deve essere richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso Al momento della richiesta è rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente e la data della richiesta.
Non è rinnovabile ma alla scadenza è possibile richiedere, se in possesso dei requisiti previsti, l’attestato di soggiorno permanente
L'attestato di soggiorno permanente è il documento rilasciato dal comune di residenza che il cittadino comunitario può chiedere dopo un periodo di residenza continuativa in Italia superiore a 5 anni anni con risorse economiche disponibili. Non si rinnova. In caso di smarrimento è necessario ripresentare la documentazione come se fosse una prima richiesta
Come fare
E' necessario chiedere informazioni ed un appuntamento all’Ufficio Redazione Urp tramite mail all'indirizzo urp@comune.perugia.it
Nel testo dell’email indicare nome, cognome, data e luogo di nascita della persona richiedente e dei familiari interessati ad ottenere l’attestazione e un numero di cellulare per essere contattati
Cosa serve
Il giorno fissato per l'appuntamento il richiedente deve portare:
- originale e copia del documento di riconoscimento valido (passaporto o carta di identità) delle persone interessate rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza
- marca da bollo da € 16.00 per la richiesta
- marca da bollo da € 16.00 per ogni attestazione rilasciata
- pagamento di € 0,52 di diritti di segreteria per ogni attestazione rilasciata
- Documenti chiesti tramite mail dall’Ufficio Redazione URP
Elenco dei documenti per attestazione di iscrizione anagrafica
Elenco dei documenti per attestazione di soggiorno permanente
Cosa si ottiene
L'attestazione di iscrizione anagrafica o di soggiorno permanente
Tempi e scadenze
il rilascio dell’attestazione avviene entro 30 giorni dalla data di richiesta
L'iscrizione anagrafica ha una validità di 5 anni.
l’attestazione di soggiorno permanente ha una validità illimitata
Quanto costa
- una marca da bollo da € 16.00 per la richiesta
- una marca da bollo da € 16.00 per ogni attestazione rilasciata
- € 0,52 di diritti di segreteria per ogni attestazione rilasciata
Procedure collegate all'esito
Per conoscere lo stato della pratica o l'esito è possibile inviare una mail all’indirizzo urp@comune.perugia.it
Ulteriori informazioni
Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
- è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- dispone per sè stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo
- è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire, come attività principale, un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sè stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo
- E' familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che possiede i requisiti per soggiornare oltre tre mesi
I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione». Ha validità di 5 anni da quando viene rilasciata
Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente.
Il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione. E' la Questura che, su richiesta, gli rilascia una «Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei"
I figli minori di cittadini comunitari, per i quali i genitori presentano documentazione per dimostrare la paternità e la maternità, acquistano il diritto al soggiorno automaticamente a prescindere dal periodo di presenza sul territorio nazionale ed in base all'attestato di soggiorno posseduto dai genitori. Fino al compimento del 21 anno di età il comunitario che non lavora può essere a carico dei genitori dimostrandolo con la documentazione necessaria (730 o unico).
Normativa:
- Direttiva 2004/38/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29/04/2004 relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri (GU Serie Generale n.72 del 27-03-2007)
- Circolare n.19 del 6 aprile 2007 Attuazione della direttiva 2004/58/CE
- Decreto Legislativo n. 30/2007 Attuazione della direttiva 2004/38/CE
Condizioni di servizio
Documenti
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