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Enoturismo- Esercizio dell’attività

  • Servizio attivo

Apertura, variazione o integrazione dell'attività di enoturismo: attività formative e informative riguardanti le produzioni vitivinicole, attività di degustazione e commercializzazione


A chi è rivolto

  • Imprese agricole (di cui all’art. 2135 del C.c.) che esercitano la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della vite, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (di cui all’art. 2188 del C.c.), ivi comprese fattorie didattiche e agriturismi;
  • Imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli attraverso la prevalente acquisizione della materia prima da terzi, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (di cui all’art. 2188 del C.c.).

Descrizione

Per “enoturismo” si intendono:

  • tutte le attività formative e informative riguardanti le produzioni vitivinicole e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche ( DOP, IGP ) nel cui areale si svolge l'attività. Vengono considerate anche le attività didattiche e ricreative svolte nel luogo di produzione, le visite guidate ai vigneti e alle cantine, ai luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vitivinicola; le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine ivi compresa la vendemmia didattica
  • le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti e gli standard previsti dal DM. 12.03.2019. “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica”

Dall’attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.

Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità se intraprendono anche l’attività enoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali nelle relative materie.

Il modulo SCIA trasmesso al Comune deve essere esposto all’interno dei locali dell’azienda in maniera visibile ai fruitori dell’attività enoturistica

Come fare

Il modulo "SCIA apertura, variazione, integrazione" compilato e firmato e completo degli allegati richiesti deve essere inviato tramite PEC all'indirizzo suape@pec.comune.perugia.it

Cosa serve

  • Modulo "SCIA apertura, variazione, integrazione" compilato e firmato
  • Copia del documento di identità di chi firma il modello nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di delega o procura
  • Copia del permesso di soggiorno o documento equivalente in caso di cittadini extracomunitari
  • Eventuale procura o delega alla presentazione della SCIA. La procura o delega deve essere firmata con firma autografa dal delegante e firmata digitalmente dal delegato Deve essere allegata copia del documento di identità del delegante
  • Descrizione dettagliata dell’azienda agricola comprensiva di planimetrie dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni ed interni.
  • Descrizione dettagliata comprensiva di planimetrie dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni ed interni da destinare all’attività enoturistica mettendo in evidenza le singole destinazioni dei locali, compresi quelli che non vengono utilizzati per la manipolazione, trasformazione, somministrazione e/o immagazzinamento dei prodotti alimentari, corredate dall’indicazione dell’attrezzatura presente e/o prevista.
  • Dichiarazione sul possesso dei requisiti formativi e di competenza (paragrafi 10.1 e 10.2, allegato A DGR 772/2020)
  • Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di eventuali altri soggetti allegando copia dei relativi documenti di identità Il modello è presente nel modulo SCIA (requisiti di cui di cui all’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 228/2001 e all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011)
  • Per coloro che esercitano attività di vendita di alcolici e non appartengono alle categorie non sottoposte all’obbligo denuncia, (circolare 20922/RU Agenzia delle dogane), dichiarazione di aver presentato denuncia per la vendita di alcolici (D.Lgs. n. 504/1995);
  • Possesso dei requisiti minimi di qualità per lo svolgimento dell’attività enoturistica (D.M. 12 marzo 2019) previsti dall’Allegato A alla DGR n.772/2020.
  • Notifica sanitaria (NIA) allegando l'attestazione di versamento dei diritti quando dovuti

Cosa si ottiene

L'abilitazione a svolgere l'attività

Tempi e scadenze

La SCIA produce i suoi effetti dal momento della presentazione

Quanto costa

  • € 20,00 in caso di notifica sanitaria

Procedure collegate all'esito

Gli effetti della SCIA si producono dal momento dell'invio senza necessità di atti espressi da parte degli uffici

L’Amministrazione può comunque, entro 60 giorni, adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività. Gli eventuali provvedimenti vengono comunicati all'interessato tramite PEC

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Unità organizzativa responsabile

Contatti

Ufficio Pubblici esercizi e somministrazione
Argomenti:

Pagina aggiornata il 03/03/2026

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