A chi è rivolto
A coloro che vogliono svolgere attività di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio
Descrizione
Gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona (pugnali, stiletti, sciabole, spade e simili) sono considerati armi e ne è vietata la vendita in forma ambulante
Gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, non sono considerate armi e possono essere venduti in forma ambulante.
Sono considerati strumenti punta e da taglio atti ad offendere: i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri, le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi, gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.
Non sono considerati strumenti da punta e taglio atti ad offendere e ne è quindi ammessa la vendita in forma ambulante: i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza non superi i sei centimetri, purchè il manico non ecceda in lunghezza gli otto centimetri e, in spessore, nove millimetri per una sola lama e tre millimetri in più per ogni lama affiancata, i coltelli e le forbici non acuminate o con apice non tagliente, la cui lama pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci di lunghezza.
(art. 80 del R.D. 635/1940, regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. 773/1931)
Per la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, come sopra indicati, occorre l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 37 del T.U.L.P.S. 773/1931 dal Comune di residenza o in cui ha sede legale la società.
L’autorizzazione ha validità triennale. Il suo rinnovo deve essere richiesto dall’interessato prima della scadenza. La cessazione dell’attività deve essere comunicata al Comune.
Se si intende esercitare la vendita in altri comuni oltre quello di residenza o in cui ha sede legale la società, è necessario richiedere a ciascuno di essi la vidimazione dell’autorizzazione o l’estensione della sua validità territoriale, secondo le procedure adottate
Come fare
La domanda di rilascio o di rinnovo o di estensione della validità territoriale dell’autorizzazione, completa degli allegati necessari, deve essere inviata all’indirizzo PEC suape@pec.comune.perugia.it
Cosa serve
- modulo di domanda
- documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta in forma digitale
- permesso di soggiorno o altra documentazione equivalente in corso di validità in caso di cittadini non UE
- in caso di società: autocertificazioni antimafia dei soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm. Il modello di autocertificazione è disponibile nel modulo di domanda
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo per il rilascio/rinnovo/estensione di validità territoriale dell’autorizzazione. Il modello di autocertificazione è disponibile nel modulo di domanda
Inoltre:
per il rilascio dell’autorizzazione
- copia dell’autorizzazione o della SCIA relativa all’esercizio del commercio su area pubblica
per l’estensione di validità territoriale dell’autorizzazione rilasciata da altro comune
- copia dell’autorizzazione di cui all’art. 37 del T.U.L.P.S. rilasciata per la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio dal Comune di residenza (persone fisiche) o dal Comune ove ha sede legale la società. Il modello di domanda è disponibile nella Sezione documenti di questa pagina
Cosa si ottiene
Autorizzazione all'esercizio dell'attività
Tempi e scadenze
Durata massima del procedimento: 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda
Quanto costa
- marca da bollo per la domanda
- marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione
Procedure collegate all'esito
L’autorizzazione è rilasciata in formato digitale ed inviata all’indirizzo PEC indicato nel modello di domanda.
Vincoli
Requisiti soggettivi
- possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e dell’art. 11 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.);
Requisiti oggettivi
- essere già in possesso di autorizzazione di commercio su area pubblica di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare
Condizioni di servizio
Documenti
Unità organizzativa responsabile
Contatti
Pagina aggiornata il 20/01/2026
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