L’art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune, per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Tale modalità semplificata non è consentita se vi siano:
- figli minori di entrambi i coniugi;
- figli maggiorenni, di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3, c.3, della L. n.104/1992, o economicamente non autosufficienti.
L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale quali uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc., ad eccezione dell'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico di mantenimento a beneficio del coniuge.
Per la proposizione della domanda di divorzio occorrono dodici mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi in caso di separazione c.d. "giudiziale", abbreviati a sei mesi in caso di separazione c.d. "consensuale", oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970