Stato civile – Separazione e divorzio con accordo di negoziazione assistita da avvocati
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Servizio attivo
Presentazione di un accordo di separazione o divorzio consensuale oppure presentazione della modifica delle condizioni di separazione o divorzio da parte dei legali che assistono I coniugi
A chi è rivolto
Ai coniugi che intendono raggiungere un accordo di separazione o divorzio consensuale oppure la modifica delle condizioni di separazione o divorzio
Descrizione
L’art. 6 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di stipulare una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio: dodici mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi in caso di separazione c.d. "giudiziale", abbreviati a sei mesi in caso di separazione c.d. "consensuale", oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.
Le persone interessate ad adottare tale procedura devono rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
Una volta ottenuto il nulla osta o autorizzazione da parte della Procura della Repubblica, l’avvocato deve trasmettere l’accordo all'ufficio di stato civile dove è stato registrato l'atto di matrimonio. L'invio deve avvenire entro 10 giorni dalla comunicazione alle parti del provvedimento da parte del Pubblico Ministero
Il mancato inoltro dell’accordo nei termini previsti, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 3.333,00.
Come fare
L’avvocato può trasmettere l'accordotramite PEC all'indirizzo servizi.demografici@pec.comune.perugia.it
Per rispettare la normativa attuale in materia di documenti informatici (d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), la convenzione, opportunamente scansionata, deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'avvocato di conformità all'originale cartaceo firmata digitalmente.
L'accordo può essere trasmesso da uno solo degli avvocati per conto anche dell'altra parte, qualora tale forma di trasmissione sia prevista nell'accordo stesso.
La trascrizione dell'accordo nei registri dello Stato Civile avverrà in forma riassunta. Per avere la trascrizione per intero dovrà essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile un file trascrivibile dell'accordo (formato word o simile).
Cosa serve
separazione o divorzio consensuale e volontà di negoziare un accordo con l'assistenza di legali
Cosa si ottiene
La trascrizione per intero o per riassunto dell'accordo nei registri dello Stato Civile e quindi l'efficacia della separazione o del divorzio entro 30 giorni dal ricevimento
Tempi e scadenze
L'accordo verrà trascritto dall'Ufficio entro 30 giorni dal ricevimento.
Quanto costa
Non sono previsti costi per la trascrizione dell'accordo nei registri dello Stato Civile
Procedure collegate all'esito
I coniugi ottengono la separazione o il divorzio
In caso di divorzi, avviene la variazione di stato civile da coniugati a divorziati
Ulteriori informazioni
Finchè non si è ottenuto il divorzio il matrimonio non sarà definitivamente sciolto e le persone risulteranno regolarmente coniugate a tutti gli effetti di legge.
Risulteranno quindi coniugati sulla documentazione e certificazione rilasciata sia dall'ufficio di stato civile che dell'anagrafe.
La separazione non viene registrata negli archivi dell'Anagrafe della popolazione.
Normativa
- L. 898/1970 s.m.i.
- D.L. n. 132/2014 artt. 6, 12 convertito con Legge n. 162/2014
Condizioni di servizio
Unità organizzativa responsabile
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