A chi è rivolto
Alle imprese che vogliono svolgere l'attività di sale giochi
Descrizione
Le sale giochi sono esercizi pubblici allestiti specificamente per il gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento con vincita in denaro di cui all’all’art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. n. 773/1931 e ss.mm. (c.d. “New Slot”), apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7 del medesimo T.U.L.P.S. (biliardi, calciobalilla, videogiochi, freccette elettroniche, ecc.) e altri giochi leciti quali ad esempio le carte, i giochi da tavolo e simili.
L’esercizio delle sale giochi è soggetto ad autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 e ss.mm. e dell’art. 19 del D.P.R. n. 616/1977. L’autorizzazione è necessaria per l’apertura, il trasferimento di sede, il mutamento della titolarità della sala giochi, la variazione del numero e della tipologia degli apparecchi da gioco e altre modifiche.
La sostituzione di un apparecchio da gioco nell’ambito della stessa tipologia non è soggetta ad alcun adempimento amministrativo, a condizione che l’apparecchio sia conforme alle vigenti disposizioni di legge. La cessazione dell’attività deve essere comunicata al Comune.
E’ ammessa la rappresentanza nella gestione dell’attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.
Per l'installazione nelle sale giochi di apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S. (c.d. VLT), è necessaria la licenza del Questore ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S.
L’installazione degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti numerici previsti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze - AAMS del 27 luglio 2011. Quella degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti numerici previsti nella Determinazione Direttoriale n. 17299 del 01/06/2021 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ss.mm.
In caso di installazione di apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. il gestore della sala giochi deve anche iscriversi nell’Elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi da intrattenimento (RIES) presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Nelle sale giochi devono essere esposti in luogo ben visibile al pubblico:
- la tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore e vidimata dal Comune, scaricabile dal sito comunale
- l’autorizzazione per la sala giochi
- i regolamenti e le tabelle delle tariffe di ciascun gioco
- un cartello recante i divieti relativi all’utilizzo di apparecchi da gioco.
Il divieto di utilizzo degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. deve essere segnalato anche all’esterno di ciascun apparecchio o chiaramente visibile nel video dell’apparecchio stesso prima dell’avvio di ogni singola partita.
All’ingresso e all’interno dei locali inoltre deve essere esposto il materiale informativo sui rischi correlati al gioco d’azzardo e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al gioco d’azzardo patologico, predisposto dalla Regione Umbria in collaborazione con la U.S.L. Umbria, secondo le modalità indicate nell’Allegato “A” alla deliberazione della G.R. n. 347 del 16 aprile 2018.
Il materiale informativo é scaricabile dai siti delle Aziende USL e dal sito istituzionale della regione Umbria
Ai fini della localizzazione delle sale giochi, si evidenzia che:
- Nel Centro storico di Perugia, come definito territorialmente dalla variante generale del Piano Regolatore adottato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 60 del 23/03/99, è vietata l’apertura e non sono consentiti trasferimenti di sale giochi (deliberazione C.C. n. 33 dell’11/03/2002).
- E’ vietato aprire o trasferire sale giochi con presenza di apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. in locali che si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili indicati nell’art. 10 del vigente regolamento comunale per i giochi leciti (la distanza è misurata sul percorso pedonale più breve tra l’ingresso principale della sala giochi e l’ingresso principale del luogo sensibile considerato, nel rispetto del Codice della Strada)
Regolamento Comunale per i giochi leciti - E’ vietata l’installazione di apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. in locali, spazi ed impianti di proprietà dell’Ente. E’ inoltre vietata l’installazione dei suddetti apparecchi nelle aree esterne delle sale giochi.
I limiti distanziometrici si applicano anche in caso di nuova installazione di apparecchi da gioco con vincita in denaro presso la sala giochi (per nuova installazione si intende la prima installazione o l’installazione di ulteriori apparecchi da gioco rispetto a quelli già detenuti). Non si applicano in caso di mutamento della titolarità della sala giochi, sempre che il nuovo titolare non installi ex novo o non aumenti il numero di apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. regolarmente detenuti dal precedente titolare e non trasferisca la sede dell’attività.
Come fare
Il Modulo relativo alla propria fattispecie, compilato e firmato e completo degli allegati richiesti deve essere trasmesso tramite PEC all'indirizzo suape@pec.comune.perugia.it
I modelli sono disponibili nella sezione documenti di questa pagina
Cosa serve
Apertura o trasferimento
- modulo "Sale giochi - richiesta per apertura o trasferimento" compilato e firmato dal titolare o dal legale rappresentante
- documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente, nel caso in cui il modello non sia firmato digitalmente
- in caso di cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea: permesso di soggiorno o altra documentazione equivalente, in corso di validità
- relazione descrittiva del locale, a firma di tecnico abilitato, contenente la superficie complessiva e quella utile dello stesso, nonché la superficie eventualmente destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, la capienza massima, l’indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria del locale in scala 1:100, datata e firmata, indicante, oltre alle superfici del locale ed alle destinazioni funzionali delle stesse, anche la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quella degli apparecchi appartenenti alla tipologia dell’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
- documentazione comprovante la destinazione d’uso del locale prescritta per l’esercizio dell’attività
- dichiarazione attestante il titolo di disponibilità del locale. il modello è presente nel "modulo di richiesta per apertura o trasferimento"
- documentazione di impatto acustico di cui alla legge n. 447/95 e successivi decreti attuativi, a firma di tecnico abilitato in acustica, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 227/2011 e ss.mm., il non superamento dei limiti di rumorosità stabiliti dal vigente piano di Zonizzazione acustica comunale. Da produrre in caso di presenza di impianti di diffusione sonora e/o impianti o macchinari rumorosi
Per informazioni rivolgersi all'ufficio inquinamento acustico - elettromagnetico - dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico resa da ditta abilitata ai sensi del D.M. n. 37/2008
- dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo per il rilascio dell’autorizzazione. Il modello è disponibile nel "modulo di richiesta per apertura o trasferimento"
- ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria e di istruttoria Informazioni sulle modalità di pagamento nella sezione "quanto costa" di questa pagina
inoltre:
- in caso di società: autocertificazioni antimafia dei soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm., corredate da documento di riconoscimento in corso di validità se non sottoscritte in forma digitale. Il modello è disponibile nel "modulo di richiesta per apertura o trasferimento"
- in caso di nomina del rappresentante di gestione: dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del soggetto che è stato nominato e autocertificazione sul possesso dei requisiti morali previsti dalla vigente normativa corredata da documento di riconoscimento in corso di validità se non sottoscritta in forma digitale. Il modello è disponibile nel "modulo di richiesta per apertura o trasferimento"
- in caso di locali destinati ad accogliere biliardi: relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 Kg per mq.)
- in caso di locali posti ad un livello o piano superiore a quello della strada di accesso: certificato di idoneità statica del locale, a firma di tecnico abilitato
- in caso di locali con capienza superiore a 100 persone o con superficie lorda superiore a 200 mq.: copia della SCIA di prevenzione incendi con ricevuta di avvenuta consegna PEC al comando VV.F di Perugia
Modifiche della titolarità dell'attività: subingresso a seguito di cessione; affitto, donazione, ecc. d’azienda; reintestazione dell’autorizzazione da parte del proprietario al termine dell’affitto d’azienda; Intestazione dell’autorizzazione da parte del nuovo rappresentante legale della società
- Modulo relativo alla propria fattispecie, disponibile nella sezione documenti di questa pagina, compilato e firmato
- documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente o dichiarante, nel caso in cui il modello non sia firmato digitalmente
- in caso di cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea: permesso di soggiorno o altra documentazione equivalente, in corso di validità
- dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo. Modulo disponibile nel modulo di richiesta autorizzazione prescelto
- ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria e di istruttoria. Informazioni sulle modalità di pagamento nella sezione "quanto costa" di questa pagina
inoltre
- in caso di società: autocertificazioni antimafia dei soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm. corredate da documento di riconoscimento in corso di validità se non sottoscritte in forma digitale. Il modello è presente all'interno del modulo di richiesta di autorizzazione prescelto
- in caso di subingresso a causa di morte o per atto tra vivi: fotocopia della denuncia di successione o atto notorio, ricevuto da notaio, da cui risultino gli eredi e copia della rinuncia, a norma di legge, degli altri eventuali eredi oppure copia della scrittura privata registrata o dell’atto pubblico registrato di cessione, affitto, donazione, ecc. dell’azienda, o, se in corso di registrazione, apposita dichiarazione notarile. La copia registrata deve comunque essere inviata non appena disponibile
- in caso di reintestazione dell’autorizzazione da parte del proprietario al termine dell’affitto d’azienda: fotocopia della scrittura privata registrata o dell’atto pubblico registrato di risoluzione anticipata del contratto di affitto d’azienda o, se in corso di registrazione, dichiarazione notarile (la copia registrata deve comunque essere inviata non appena disponibile) o altra documentazione da cui possa evincersi la cessazione del rapporto d’affitto d’azienda
- in caso di nomina del rappresentante di gestione e per le sole fattispecie di subingresso e di reintestazione dell’autorizzazione al termine dell’affitto d’azienda: dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del soggetto che è stato nominato e autocertificazione sul possesso dei requisiti morali previsti dalla vigente normativa corredata da documento di riconoscimento in corso di validità se non sottoscritta in forma digitale. Il modello è presente all'interno del modulo "di richiesta autorizzazione prescelto
- in caso di locali con capienza superiore a 100 persone o con superficie lorda superiore a 200 mq. e per le sole fattispecie di subingresso e di reintestazione dell’autorizzazione al termine dell’affitto d’azienda: copia della “Dichiarazione per voltura” - pratica prevenzione incendi, presentata al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Perugia, con ricevuta di avvenuta consegna.
Variazione numero e/o tipologia apparecchio da gioco
- Modello “Sale giochi - Modulo richiesta autorizzazione variazione numero e/o tipologia apparecchi da gioco"
in caso di cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea: permesso di soggiorno o altra documentazione equivalente, in corso di validità - Documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente nel caso in cui il modello non sia firmato digitalmente
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo per il rilascio dell’autorizzazione. Il modello è presente all’interno del modulo di richiesta di autorizzazione variazione
inoltre:
- in caso di società: autocertificazioni antimafia dei soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm., corredate da documento di riconoscimento in corso di validità se non sottoscritte in forma digitale. Il modello è presente all'interno della richiesta di autorizzazione variazione
- in caso di prima installazione o aggiunta di biliardi: relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 Kg x mq);
- in caso di aggiunta di apparecchi da gioco in locali posti ad un livello o piano superiore a quello della strada di accesso: certificato di idoneità statica del locale, a firma di tecnico abilitato;
- in caso di locali con capienza superiore a cento persone o con superficie lorda superiore a mq. 200 mq.: fotocopia della documentazione di prevenzione incendi, in corso di validità;
- in caso di prima installazione o di aggiunta di apparecchi di cui all’art. 110, comm6, lett. a) del T.U.L.P.S. n. 773/31: ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria e istruttoria. Informazioni sulle modalità di pagamento nella sezione "quanto costa" di questa pagina
Cosa si ottiene
L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività
Tempi e scadenze
Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione è di 60 giorni dal ricevimento della domanda.
Quanto costa
- € 16,00 per marca da bollo per la richiesta dell'autorizzazione
- € 16,00 per marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione
inoltre, per diritti di segreteria e di istruttoria:
- € 400,00 in caso di apertura
- € 100 in caso di trasferimento
- € 100,00 in caso di subingresso
- € 100,00 in caso di reintestazione autorizzazione dopo la cessazione dell’affitto d’azienda
- € 100,00 in caso di intestazione autorizzazione al nuovo legale rappresentante legale della società
- € 100,00 in caso di prima installazione o aggiunta di apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 lettera a del TULPS n.773/31
- € 100,00 in caso di S.C.I.A. per attività congiunta di somministrazione alimenti e bevande
In caso di attività congiunta di somministrazione alimenti è bevande è previsto il pagamento di € 20,00 per NIA Notifica sanitaria. Per il pagamento delle prestazioni sanitarie consultare la pagina del sito dell’usl umbria 1 https://www.uslumbria1.it/servizio/igiene-degli-alimenti-e-nutrizione/#!#5
Il pagamento dei diritti di segreteria deve essere effettuato con pagamento PagoPA alla voce Attività produttive presente fra i pagamenti spontanei nei servizi di pagamento PagoPA del comune di Perugia.
Nella causale scrivere: Diritti segr. giochi leciti-Cap 47016
Nelle note scrivere:
in caso di apertura: autorizzazione apertura sala giochi
in caso di trasferimento: autorizzazione trasferimento sala giochi
in caso di subingresso: autorizzazione subingresso sala giochi
in caso di reintestazione autorizzazione dopo la cessazione dell’affitto d’azienda: reintestazione
in caso di intestazione autorizzazione al nuovo legale rappresentante legale della società: autorizzazione sala giochi per nuovo legale rapp.te società
in caso di prima installazione o aggiunta di apparecchi da gioco: modifica autorizzazione sala giochi
Procedure collegate all'esito
L’autorizzazione è di norma rilasciata in formato digitale ed inviata all’indirizzo PEC indicato nel modello di domanda
Vincoli
Requisiti morali
- possesso dei requisiti morali ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) da parte dei soggetti indicati nell’art. 85 del decreto medesimo e del rappresentante di gestione, se nominato;
- possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 da parte del titolare della ditta individuale, del legale rappresentante della società, del rappresentante di gestione se nominato.
- possesso dei requisiti previsti dall’art. 30, comma 1 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modifiche, con legge 19 dicembre 2019, n. 157 da parte del titolare della ditta individuale, del legale rappresentante della società, del rappresentante di gestione se nominato.
Requisiti oggettivi:
- disponibilità dei locali
- conformità dei locali alle vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d’uso, in materia igienico sanitaria, di tutela dall’inquinamento acustico, di prevenzione incendi in caso di capienza superiore a cento persone o di superficie lorda superiore a 200 metri quadrati
- sorvegliabilità dei locali secondo i criteri previsti nel D.M. n. 564/1992, come modificato dal D.M. n. 534/1994, per i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande. La sorvegliabilità è accertata d’ufficio tramite la Polizia Locale
- conformità dell’impianto elettrico alle norme vigenti;
- solidità del piano d’appoggio, certificata da tecnico abilitato, in caso di locali destinati ad accogliere biliardi
- idoneità statica, certificata da tecnico abilitato, in caso di locali posti ad un livello o piano superiore a quello della strada di accesso.
Requisiti professionali
- I gestori delle sale giochi in cui sono installati apparecchi da gioco con vincite in denaro di cui all’art. 110, c. 6 del TULPS e il personale ivi operante devono obbligatoriamente partecipare ai corsi di formazione finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d’azzardo patologico e alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco lecito (cfr. Allegato “A” - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1159 del 10 ottobre 2016)
Ulteriori informazioni
Documenti utili:
Orario sale giochi:
L’orario di attività delle sale giochi é fissato ordinariamente dalle ore 10.00 alle ore 01.00 del giorno successivo.
Il Sindaco, con propria ordinanza, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, può disporre limitazioni orarie all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.
Attività di somministrazione alimenti e bevande
Presso le sale giochi l’attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande è consentita presentando al Comune la SCIA e la NIA ai fini igienico sanitari, alle seguenti condizioni:
- la superficie di somministrazione non deve superare un quarto della superficie utile dei locali
- l’attività di somministrazione deve essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l’erogazione del gioco
- l’accesso all’area di somministrazione deve avvenire dal medesimo ingresso di accesso alla sala giochi
- l’area di somministrazione non deve essere situata immediatamente dopo aver varcato l’ingresso nel locale
- nell’insegna di esercizio deve risultare chiaramente la destinazione principale dell’attività di gioco e l’eventuale riferimento all’attività di somministrazione non deve risultare autonomo rispetto all’attività di gioco.
Condizioni di servizio
Documenti
Unità organizzativa responsabile
Contatti
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