Edilizia -Dichiarazione di agibilità (D.AGI) e dichiarazione tiene luogo dell’agibilità (D.T.L.AGI)
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Servizio attivo
E' la dichiarazione che deve essere inviata al Comune per attestare che l'opera ultimata è conforme al progetto e rispetta tutti i requisiti di legge previsti
A chi è rivolto
Ai cittadini, alle imprese e ai professionisti
Come fare
Le istanze e le eventuali integrazioni devono essere inviate esclusivamente online tramite lo sportello telematico polifunzionale
Cosa serve
Tutte le informazioni nello Sportello telematico polifunzionale
Cosa si ottiene
L'agibilità per l'opera completata o la dichiarazione di irricevibilità della dichiarazione
Tempi e scadenze
Se la dichiarazione e la relativa documentazione sono corrette e complete l'agibilità viene automaticamente acquisita dal giorno di invio della dichiarazione al SUAPE del Comune
La dichiarazione che tiene luogo dell'agibilità deve essere inviata al SUAPE entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori
Entro 10 giorni dalla trasmissione le pratiche non complete o non corrette sono dichiarate irricevibili dal Suape
Quanto costa
Diritti di segreteria e di istruttoria:
- € 100,00 in caso di dichiarazione di agibilità fino a 20 subalterni
- € 150,00 in caso di dichiarazione di agibilità oltre 20 subalterni
- € 50,00 in caso di dichiarazione che tiene luogo dell'agibilità
Il pagamento dei diritti di segreteria e di istruttoria comunali deve essere effettuato con pagamento PagoPA alla voce Edilizia presente fra i pagamenti spontanei nei servizi di pagamento PagoPA del comune di Perugia
Procedure collegate all'esito
Accedendo alla piattaforma online è possibile:
- presentare la dichiarazione
- Scaricare la ricevuta di avvenuta presentazione
- Visualizzare lo stato di avanzamento delle pratiche
- Integrare la documentazione della pratica nel caso venga chiesto dagli uffici
Entro 10 giorni dalla trasmissione le dichiarazioni non complete o non corrette sono definite irricevibili dal Suape. Trascorso tale periodo senza che vi siano comunicazioni da parte dell'ente, l'agibilità è attestata dalla ricevuta di presentazione della dichiarazione
L'ottenimento dell'agibilità non impedisce l'esercizio del potere da parte del soggetto competente di dichiarare l'inagibilità di un edificio o di parte di esso (art. 222 Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265), qualora vengano meno le condizioni necessarie per l'agibilità (es. in caso di eventi sismici) o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Responsabile del procedimento
Geom. Francesco Galli
f.galli@comune.perugia.it
Normativa:
- art. 24 comma 3 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"
- art. 137 comma 3 della L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015
Condizioni di servizio
Unità organizzativa responsabile
Contatti
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