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Anagrafe – Costituzione o scioglimento della convivenza di fatto

  • Servizio attivo

La convivenza di fatto può essere costituita da due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale


A chi è rivolto

Alle coppie che desiderino costituire o sciogliere una convivenza di fatto

Descrizione

La costituzione della convivenza di fatto deve essere chiesta al comune di residenza dove i componenti della coppia devono risultare come famiglia anagrafica iscritta nella stessa abitazione, formando un unico nucleo familiare senza essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

Lo scioglimento della convivenza di fatto può avvenire:

  • su richiesta dei componenti quando vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
    Nel caso in cui lo scioglimento venga chiesto da un solo componente il Comune invia all'altro la comunicazione di avvio del procedimento
  • d'ufficio, in caso di variazione della residenza di uno dei componenti nello stesso comune o in comune diverso o all'estero, in caso di morte di uno o entrambi i componenti, di matrimonio, di unione civile.

Contratto di convivenza
La legge dà la possibilità ai conviventi di fatto di stipulare un contratto di convivenza per disciplinare i propri rapporti patrimoniali.
Deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, rivolgendosi quindi ad un notaio o un avvocato che dovranno certificare che il contratto è conforme a norme imperative e all'ordine pubblico.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi il notaio o l'avvocato entro 10 giorni dalla stipula trasmette il contratto al Comune di residenza della coppia.
Il contratto può essere stipulato e inviato anche in un secondo tempo rispetto alla richiesta di costituzione di convivenza di fatto.

I componenti di una coppia di fatto possono richiedere

  • il certificato anagrafico di convivenza di fatto
  • il certificato anagrafico di contratto di convivenza se stipulato e registrato

Come fare

La richiesta di costituzione o di scioglimento di una convivenza di fatto può essere presentata con le seguenti modalità:

  • tramite PEC o mail semplice all'indirizzo servizi.demografici@pec.comune.perugia.it
  • con consegna a mano presso una sede URP attività decentrate fissando un appuntamento online
  • Tramite posta ordinaria con raccomandata AR da indirizzare a Comune di Perugia U.O. Servizi al Cittadino, Ufficio Emigrazioni Convivenze di fatto Irreperibili- Corso Vannucci, 19 - 06121 Perugia

Cosa serve

In caso di Costituzione della convivenza di fatto

  • Modulo "Dichiarazione di costituzione della convivenza" compilato e sottoscritto da entrambi i componenti della coppia

In caso di Scioglimento della convivenza di fatto

  • Modulo" Dichiarazione di scioglimento della convivenza" compilato e firmato da entrambi o da un solo componente della coppia

Inoltre

  • Documento di riconoscimento valido di chi firma le dichiarazioni nel caso in cui non vengano firmate con firma digitale e nel caso in cui venga presentata a sportello.
  • In caso di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea permesso di soggiorno in originale e in copia

Cosa si ottiene

La costituzione o lo scioglimento della convivenza di fatto

Tempi e scadenze

La costituzione o lo scioglimento della convivenza di fatto avviene entro 45 giorni dalla presentazione della relativa dichiarazione

Quanto costa

Non ci sono costi da sostenere

Procedure collegate all'esito

I richiedenti ricevono comunicazione dell'avvenuta costituzione o scioglimento della convivenza di fatto con le modalità che hanno indicato nella dichiarazione inviata cioè telefono, mail o PEC

Accedi al servizio

Prenota on line un appuntamento con uno sportello Urp attività decentrate

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento:

  • D.P.R. 223/1989
  • L.241/90 s.m.i.
  • D.P.R. 223/1989 (Regolamento anagrafico)
  • Legge 76/2016 (legge Cirinnà)
  • Circolare 7/2016 del Ministero dell'Interno
  • Sentenza Corte di Cassazione 44182 del 18 ottobre 2016

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Unità organizzativa responsabile

Contatti

Centralino e numero unico
  • Telefono: 0755771
  • Telefono: 075075075
  • Orari: risposta telefonica: martedì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 13:00 - lunedì e mercoledì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:30
Ufficio emigrazioni - Convivenze di fatto - Irreperibili
  • Telefono: 0755773954
  • Telefono: 0755773873
  • Orari: risposta telefonica: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:00 il lunedì e il mercoledì dalle 15:00 alle 17:00
Argomenti:

Pagina aggiornata il 21/10/2025

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