Paesaggistica – Richiesta accertamento di compatibilità paesaggistica
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Servizio attivo
Presentazione dell'istanza per l'accertamento della compatibilità paesaggistica di interventi realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, secondo i casi previsti dalla normativa vigente.
A chi è rivolto
Proprietari, possessori o detentori di immobili o aree che hanno realizzato interventi senza autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa
Descrizione
L'accertamento di compatibilità paesaggistica può essere richiesto per:
- interventi realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi o aumento di quelli legittimamente realizzati
- impiego di materiali difformi da quelli indicati nell'autorizzazione paesaggistica
- per lavori configurabili come manutenzione ordinaria o straordinaria.
La Circolare n. 33 del 26/06/2009 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha specificato e dettagliato i termini indicati dall’art. 167 c. 4, lettera a) del Codice come segue:
- per “lavori” si intendono “gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all’utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purché gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti e adottati”;
- per “superfici utili” si intende “qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione”. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell’area di sedime del fabbricato stesso”;
- per “volumi” si intende “qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d’uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici”.
L'ufficio comunale valuta la compatibilità paesaggistica degli interventi dopo aver consultato obbligatoriamente la Soprintendenza il cui parere è vincolante per l'esito finale della domanda.
In caso di esito positivo, viene rilasciato un provvedimento di accertamento e il trasgressore è tenuto a pagare una sanzione.
In caso di esito negativo, il trasgressore deve ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.
Come fare
La richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica deve essere presentata online
Per gli interventi a sanatoria ricadenti nelle fattispecie di cui all'art 36 bis comma 4 del DPR 380/2001 deve essere presentata una istanza edilizia accedendo al link https://istanze.comune.perugia.it/web/sue/seleziona-istanza
Cosa serve
- Credenziali di accesso SPID/CIE/CNS del tecnico delegato dall'interessato per presentare la domanda
- Allegato A - Dichiarazione Assolvimento imposta di bollo per richiesta
- Allegato A1 - Dichiarazione Assolvimento imposta di bollo per rilascio
- Allegato B - Delega per presentazione telematica delle pratiche
- Allegato C - Dichiarazione Tecnico Progettista
- Relazione paesaggistica per l'accertamento della compatibilità
- (eventuale) Dichiarazione di elaborato non obbligatorio
- la documentazione indicata nel documento "Documentazione minima per accertamento compatibilità paesaggistica"
I documenti sopra indicati sono disponibili nella sezione documenti di questa pagina
Cosa si ottiene
Il Provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica se l'intervento è ritenuto compatibile, oppure, in caso contrario, l'obbligo di ripristino.
Tempi e scadenze
L'iter di accertamento della compatibilità paesaggistica deve essere concluso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza
Quanto costa
- € 16,00 per marca da bollo per la richiesta
- € 16,00 per marca da bollo per il rilascio del provvedimento
- € 200,00 per diritti di segreteria e di istruttoria per accertamento di compatibilità paesaggistica
- Costi dovuti per le sanzioni connesse all'accertamento che variano in base al tipo di intervento, in base all'assenza di autorizzazione o alla difformità dall'autorizzazione. Per conoscere l'importo delle sanzioni consulta la DGC n.462 dell'11/12/2024
Il pagamento dei diritti di segreteria deve essere effettuato con pagamento PagoPA alla voce Edilizia presente fra i pagamenti spontanei nei servizi di pagamento PagoPA del comune di Perugia
Nella causale scrivere: Sanzioni paesaggistica anno .... n.......
nel campo note scrivere: “Indennità pecuniaria art.167 del D.L. n.42/2004 – pratica numero..... anno.....
Procedure collegate all'esito
Il provvedimento finale viene reso disponibile nella piattaforma utilizzata per la presentazione della domanda. L'avvenuta pubblicazione viene comunicata via PEC
In caso di esito positivo, viene rilasciato un provvedimento di accertamento e il trasgressore è tenuto a pagare una sanzione.
In caso di esito negativo, il trasgressore deve ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Riferimenti Normativi
- art. 167 del Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
- circolare n. 33 del 26 giugno 2009 del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Condizioni di servizio
Documenti
Unità organizzativa responsabile
Contatti
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