Torna su

Referendum popolare confermativo di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 – propaganda elettorale

Dettagli della notizia

Disciplina della propaganda elettorale

Data pubblicazione:

23 Febbraio 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

Dal 30° giorno antecedente le elezioni e quindi da venerdì 20 febbraio 2026 la propaganda elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale effettuata dai partiti o gruppi politici e dai promotori del referendum che partecipano alla competizione elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212.
E’ vietato pertanto affiggere materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi assegnati dal Comune.
Devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti.
Sono  vietati gli scambi e le cessioni delle sezioni di spazio  assegnate ai partiti e promotori ammessi alla campagna elettorale.
Con delibera n.  75 del 20/02/2026, la Giunta Comunale ha assegnato ai partiti e gruppi politici e promotori del referendum che hanno fatto regolare richiesta i seguenti spazi da destinare alla propaganda elettorale:

LEGA – SALVINI PREMIER Spazio n.1

MOVIMENTO 5 STELLE Spazio n.2

ALLENZA VERDI E SINISTRA Spazio n.3

PD Spazio n.4

FRATELLI D’ITALIA Spazio n.5

FORZA ITALIA Spazio n.6

Comitato “15 PER IL NO” Spazio n.7

Comitato Sì Riforma Spazio n.8

I materiali di propaganda elettorale dovranno essere affissi negli appositi spazi individuati dal Comune nella delibera della Giunta Comunale n. 69 del 18/02/2026 (allegato A e allegato B).

Dal 30° giorno precedente a quello della votazione e, quindi, da venerdì 20 febbraio 2026, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

  • il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
  • ogni forma di propaganda luminosa mobile.

INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA ELETTORALE (art. 9 della L. 4 aprile 1956 n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione e, quindi, dalle ore 00:01 di sabato 21 marzo 2026 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali.
Per ogni ulteriore informazione relativa alla disciplina della propaganda è possibile consultare la circolare della Prefettura di Perugia.

 

Ultimo aggiornamento: 23/02/2026, 18:02

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri