A chi è rivolto
Cittadini/imprese proprietari di immobili (fabbricati o aree edificabili), ovvero titolari di un diverso diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi).
I soggetti tenuti al pagamento sono:
- il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi
- il genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice ed assegnatario della casa familiare
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali
- il locatario, a decorrere dalla data di stipula del contratto, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria
- il socio assegnatario di alloggio di società cooperativa edilizia a proprietà divisa, a decorrere dalla data d’immissione in possesso dell’alloggio, purché risultante da apposito atto scritto
- il chiamato all’eredità, fin dal momento dell’apertura della successione, in caso di accettazione dell’eredità giacente; nel periodo intercorrente tra l’apertura della successione e l’accettazione dell’eredità, il curatore nominato dal giudice è obbligato all’osservanza degli adempimenti tributari
- chi amministra il bene per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- l’amministratore di condominio per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
Descrizione
L'IMU (Imposta Municipale Propria) è un'imposta patrimoniale che grava sui proprietari (o titolari di altro diritto reale) di immobili (fabbricati, terreni o aree edificabili) situati sul territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, con l'esclusione delle abitazioni principali non appartenenti alle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9.
Come fare
Nel Vademecum del Cittadino IMU 2025 sono riportate tutte le informazioni utili ai fini dell’applicazione dell’imposta.
L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno solare per i quali si è protratto il possesso (a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente).
Immobili esenti
- Fabbricati rurali ad uso strumentale aventi i requisiti di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L 557/1993, iscritti nella categoria catastale D/10 oppure aventi l’annotazione catastale prevista dal D.M. 26/07/2012 e dalla circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2 del 07/08/2012;
- Terreni agricoli
- Immobili di proprietà di enti pubblici utilizzati per fini istituzionali;
- Fabbricati destinati a usi culturali
- Fabbricati destinati all'esercizio del culto
- Immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (enti non commerciali), e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i)
- Gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale
- I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a norma del comma 751 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019;
- Per l’anno 2025 i fabbricati ad uso abitativo ubicati nella frazione di S.Orfeto e nella parte centro-nord del Comune di Perugia distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente. L’esenzione compete per l’anno 2025 o fino alla definitiva ricostruzione o agibilità nel caso in cui la ricostruzione o l’agibilità intervengano prima del 31/12/2025.
Abitazione principale e pertinenze
L'abitazione principale è una sola unità immobiliare in cui il soggetto passivo risiede anagraficamente e dimora abitualmente.
Le abitazioni principali e le relative pertinenze non sono soggette al pagamento dell'IMU, tranne quelle accatastate in categoria A1/A8/A9.
All'abitazione principale può essere associata una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:
- C/2 (magazzini e locali di deposito)
- C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse)
- C/7 (tettoie chiuse o aperte).
Casi di assimilazione alla abitazione principale
Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale anche:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (ai sensi del regolamento comunale).
Cosa serve
- Per i fabbricati: dati catastali degli immobili (Foglio, Particella e Sub, Rendita catastale, Categoria e Classe), percentuale di possesso, mesi di possesso. I dati sono rilevabili dal contratto di acquisto, dalla successione o dalla visura catastale Le rendite catastali possono essere consultate sul sito dell'Agenzia delle Entrate al link seguente: Agenzia delle Entrate - Consultazione Rendite Catastali
- Per le aree edificabili: Perizia di stima, Certificato di Destinazione Urbanistica.
Cosa si ottiene
L'autoliquidazione dell'imposta.
Tempi e scadenze
- Per pagare l'imposta:
- acconto entro il 16 giugno
- saldo entro il 16 dicembre
È possibile pagare in un’unica soluzione entro il termine di scadenza dell'acconto.
Nel caso di parziale o omesso versamento dell'imposta alla scadenza indicata, il contribuente può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del " Ravvedimento operoso ".
Le modalità sono indicate nel modello allegato. - Per presentare la dichiarazione IMU su modello ministeriale: entro il 30 giugno dell'anno successivo
Quanto costa
Per effettuare il calcolo dell’imposta da pagare è necessario:
- determinare il valore degli immobili:
- per le aree fabbricabili: il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici
- per i fabbricati: rivalutare del 5% la rendita catastale dell’immobile e moltiplicarla per i seguenti coefficienti:
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusa la Cat. A/10) e delle Cat. C/2, C/6, C/7
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle Cat. C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati della Cat. A/10 e D/5
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusa la Cat. D/5)
- 55 per i fabbricati della Cat. C/1
- Per i fabbricati del gruppo D posseduti da imprese e non iscritti in catasto (quindi senza rendita), il valore si rileva dalle scritture contabili e deve essere aggiornato annualmente secondo coefficienti stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze (D.M. 14/03/2025);
- applicare eventuali riduzioni della base imponibile
- ottenuto il valore finale si applica l’aliquota di riferimento
- rapportare l’imposta alla quota ed ai mesi effettivi di possesso
- dal risultato si sottraggono le eventuali riduzioni/detrazioni spettanti
I versamenti possono non essere eseguiti se l’imposta complessivamente dovuta nell’anno non supera euro 12,00.
Per facilitare i contribuenti è attiva la possibilità di effettuare il calcolo dell'imposta e la stampa del modello F24 utilizzando il servizio on line.
Le aliquote da applicare alle singole casistiche sono riportate nel prospetto allegato.
Riduzioni della base imponibile stabilite per legge
- L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (IMU - Dichiarazione di Inagibilità), limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, precisando che:
- l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, così come definiti dall’art. 31 lettera a) e b) della legge 5.8.1978, n° 457, dall’art. 2 della L.R. 21.5.1980, n° 59 e relativo allegato
- i termini di cui sopra sono specificati come di seguito riportato:
- Inagibilità: mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica dell’immobile, che rendono pericoloso l’utilizzo (es. fabbricati lesionati)
- Inabitabilità: mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari che lo rendono idoneo all’uso (alloggi insalubri o carenti dei servizi igienici, mancanza di utenze elettriche, idriche e gas);
- Mancato utilizzo: il fabbricato non deve essere utilizzato in nessun modo (anche se diverso dalla sua destinazione d’uso);
- Con degrado fisico sopravvenuto: il fabbricato era già in passato in possesso dei requisiti di abitabilità/agibilità ma poi li ha perduti (fabbricato diroccato, fatiscente, pericolante).
- L’agevolazione non spetta ai fabbricati di nuova edificazione, ma privi del certificato di abitabilità. Nell’applicazione del comma 1 si tiene conto di quanto stabilito dal comma 746 della L.160/2019 nella determinazione della base imponibile durante gli interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
- La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune secondo le disposizioni di legge
- l’inagibilità o inabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ect. attestanti i requisiti di inagibilità o inabitabilità). La dichiarazione deve essere allegata all’obbligatoria dichiarazione IMU relativa all’anno in cui si è verificata la condizione di inagibilità o inabitabilità indicando il periodo in cui sussiste la suddetta condizione
- il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente
- La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico e/o artistico. Se l'informazione non è già inserita nella banca dati del Comune, il contribuente deve presentare la dichiarazione IMU alla quale deve allegare la documentazione comprovante tale caratteristica.
- Usufruiscono dell'abbattimento della base imponibile del 50% l'abitazione e le relative pertinenze date in uso gratuito fra genitori e figli, solo se hanno tutte le seguenti caratteristiche:
• non devono essere in cat. A1/A8/A9
• solo fra genitori e figli, entrambi residenti nel Comune di Perugia
• chi concede la casa in comodato non può avere altre proprietà ad uso abitativo su tutto il territorio nazionale, ad accezione della sua abitazione principale e di quella data in comodato
• i contratti di comodato devono essere registrati all'Agenzia delle Entrate
• dopo aver effettuato la registrazione, colui che concede l'abitazione in uso gratuito, deve obbligatoriamente presentare la Dichiarazione Imu entro il 30 giugno dell’anno successivo
L'agevolazione per comodato gratuito non si può applicare in caso di concessione in comodato gratuito tra comproprietari del medesimo immobile, visto il principio di diritto enunciato con Ordinanza della Corte di Cassazione n. 37346/2022 del 2 dicembre 2022, in base al quale le agevolazioni previste per gli immobili concessi in comodato si applicano nella sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l'immobile ad un parente entro il primo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento - L'imposta è ridotta del 25% per le abitazione locate a canone concordato (L. 431/98)
Procedure collegate all'esito
IMU - Calcolo dell'Imposta
Ulteriori informazioni
Pagamento con il modello F24
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante il Modello F24 presso gli sportelli bancari, gli uffici postali e i canali abilitati a riceverli utilizzando i codici riportati di seguito:
- 3912 abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze
- 3913 fabbricati rurali
- 3916 aree edificabili
- 3918 altri fabbricati
- 3925 per i fabbricati di categoria catastale D - Stato
- 3930 per i fabbricati di categoria catastale D - Comune
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
AREE EDIFICABILI
Con deliberazione di Giunta comunale n.307 del 25/09/2024 sono stati approvati i valori venali in comune commercio delle aree edificabili per l’anno 2024 ai fini IMU, ex art. 2 bis, comma 2, del Regolamento Comunale per l’imposta municipale propria (IMU).
Deliberazione di Giunta Comunale n.307 del 25.09.2024 - approvazione valori venali
Allegato delibera valori 2024 definitivo
DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA'
IMU – Modello Dichiarazione di Inagibilità
RIMBORSI
IMU - Modello richiesta di rimborso
RIVERSAMENTI
Condizioni di servizio
Documenti
Unità organizzativa responsabile
Contatti
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- IDS - Informativa Anno 2025
- IDS-2025-DeliberaGC-386-20-11-2024
- TARI - Informativa - Allegato Determina Dirigenziale 667/2025
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- Canone Unico Patrimoniale (CUP) - Modulo per la richiesta di occupazione temporanea suolo pubblico per pubblici esercizi
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