A chi è rivolto
Cittadini/imprese proprietari di immobili (fabbricati, terreni o aree edificabili), ovvero titolari di un diverso diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi).
I soggetti tenuti al pagamento sono:
- il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi
- il genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice ed assegnatario della casa familiare
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali
- il locatario, a decorrere dalla data di stipula del contratto, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria
- l’assegnatario di alloggio, a riscatto o con patto di futura vendita, da parte di enti o agenzie di edilizia residenziale pubblica, a decorrere dalla data d’immissione in possesso dell’alloggio, purché risultante da apposito atto scritto
- il socio assegnatario di alloggio di società cooperativa edilizia a proprietà divisa, a decorrere dalla data d’immissione in possesso dell’alloggio, purché risultante da apposito atto scritto
- il chiamato all’eredità, fin dal momento dell’apertura della successione, in caso di accettazione dell’eredità giacente; nel periodo intercorrente tra l’apertura della successione e l’accettazione dell’eredità, il curatore nominato dal giudice è obbligato all’osservanza degli adempimenti tributari
- la società proprietaria degli immobili, in caso di multiproprietà azionaria; i comproprietari, in ragione della quota di possesso, in caso di multiproprietà non azionaria.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
Descrizione
L'IMU (Imposta Municipale Propria) è un'imposta patrimoniale che grava sui proprietari (o titolari di altro diritto reale) di immobili (fabbricati, terreni o aree edificabili) situati sul territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, con l'esclusione delle abitazioni principali non di lusso.
Come fare
Nel Vademecum del Cittadino IMU 2025 sono riportate tutte le informazioni utili ai fini dell’applicazione dell’imposta.
L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno solare per i quali si è protratto il possesso (per periodi superiori a 15 giorni si calcola 1 mese intero).
Immobili esenti
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di attività agricole appartenenti alla Cat. D/10 nonchè per gli immobili ad uso abitativo, adibiti ad alloggio dei dipendenti, dotati del requisito di ruralità attribuito dall'Agenzia del Territorio
- Terreni agricoli
- Immobili di proprietà di enti pubblici utilizzati per fini istituzionali;
Fabbricati destinati a usi culturali - Fabbricati destinati all'esercizio del culto o ad attività di associazioni con finalità prive di lucro.
Abitazione principale e pertinenze
L'abitazione principale è l'unica unità immobiliare in cui il soggetto passivo risiede anagraficamente e dimora abitualmente.
Le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti dal pagamento dell'IMU, tranne quelle accatastate in categoria A1/A8/A9.
All'abitazione principale può essere associata una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:
- C/2 (magazzini e locali di deposito)
- C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse)
- C/7 (tettoie chiuse o aperte).
Tali pertinenze devono essere destinate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale e possedute, anche in parte, dallo stesso soggetto passivo che possiede l’abitazione principale.
Casi di assimilazione alla abitazione principale
Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale anche:
- l'unica unità immobiliare non di lusso posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
- le unità immobiliari non di lusso appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008
- l’unico immobile non di lusso, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
Cosa serve
- Per i fabbricati: dati catastali degli immobili (Foglio, Particella e Sub, Rendita catastale, Categoria e Classe), percentuale di possesso, mesi di possesso. I dati sono rilevabili dal contratto di acquisto, dalla successione o dalla visura catastale Le rendite catastali possono essere consultate sul sito dell'Agenzia delle Entrate al link sottoindicato.
- Per le aree edificabili: Perizia di stima, Certificato di Destinazione Urbanistica.
Cosa si ottiene
L'autocalcolo dell'imposta.
Tempi e scadenze
- Per pagare l'imposta:
- acconto entro il 16 giugno
- saldo entro il 16 dicembre
È possibile pagare in un’unica soluzione entro il termine di scadenza dell'acconto.
Nel caso di parziale o omesso versamento dell'imposta alla scadenza indicata, il contribuente può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del " Ravvedimento operoso ".
Le modalità sono indicate nel modello allegato. - Per presentare la dichiarazione IMU su modello ministeriale: entro il 30 giugno dell'anno successivo
- Per presentare le richieste di aliquote agevolate: entro la scadenza del pagamento del saldo dell'anno di riferimento (entro il 16 dicembre)
Quanto costa
Per effettuare il calcolo dell’imposta da pagare è necessario:
- determinare il valore degli immobili:
- per le aree fabbricabili: il valore è quello venale in comune commercio
- per i fabbricati: rivalutare del 5% la rendita catastale dell’immobile
- per i terreni non agricoli: la base imponibile è pari al reddito dominicale rivalutato del 25%
- rivalutare il valore dell'immobile moltiplicando il valore ottenuto per i seguenti coefficienti:
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusa la Cat. A/10) e delle Cat. C/2, C/6, C/7
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle Cat. C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati della Cat. A/10 e D/5
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusa la Cat. D/5)
- 55 per i fabbricati della Cat. C/1
- 135 per i terreni non agricoli
Per i fabbricati del gruppo D posseduti da imprese e non iscritti in catasto (quindi senza rendita), il valore si rileva dalle scritture contabili e deve essere aggiornato annualmente secondo coefficienti stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze
- applicare eventuali riduzioni della base imponibile
- ottenuto il valore finale si applica l’aliquota di riferimento
- dal risultato si sottraggono le eventuali detrazioni spettanti
- rapportare l’imposta alla quota ed ai mesi effettivi di possesso
I versamenti possono non essere eseguiti se l’imposta complessivamente dovuta nell’anno non supera euro 12,00.
Per facilitare i contribuenti è attiva la possibilità di effettuare il calcolo dell'imposta e la stampa del modello F24 utilizzando il servizio on line.
Le aliquote da applicare alle singole casistiche sono riportate nel prospetto allegato.
Riduzioni della base imponibile stabilite per legge
- L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (IMU - Dichiarazione di Inagibilità), limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, precisando che:
- l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, così come definiti dall’art. 31 lettera a) e b) della legge 5.8.1978, n° 457, dall’art. 2 della L.R. 21.5.1980, n° 59 e relativo allegato
- si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:
- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale
- edifici per i quali é stato emesso provvedimento dell’Amministrazione Comunale o di altre Amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove non espressamente indicata l’inagibilità o inabitabilità
- non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi; inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature)
- l’inagibilità o inabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ect. attestanti i requisiti di inagibilità o inabitabilità). La dichiarazione deve essere allegata all’obbligatoria dichiarazione IMU relativa all’anno in cui si è verificata la condizione di inagibilità o inabitabilità indicando il periodo in cui sussiste la suddetta condizione
- il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l’Ufficio Tecnico Comunale e dall’Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze ovvero mediante tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati.
- La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico e/o artistico. Se l'informazione non è già inserita nella banca dati del Comune, il contribuente deve presentare la dichiarazione IMU alla quale deve allegare la documentazione comprovante tale caratteristica.
- Usufruiscono dell'abbattimento della base imponibile del 50% l'abitazione e le relative pertinenze date in uso gratuito fra genitori e figli, solo se hanno tutte le seguenti caratteristiche:
• non devono essere in cat. A1/A8/A9
• solo fra genitori e figli, entrambi residenti a Sesto Fiorentino
• chi concede la casa in comodato non può avere altre proprietà ad uso abitativo su tutto il territorio nazionale, ad accezione della sua abitazione principale e di quella data in comodato
• i contratti di comodato devono essere registrati all'Agenzia delle Entrate e valgono dalla data di registrazione (costo della registrazione euro 232,00)
• dopo aver effettuato la registrazione, colui che concede l'abitazione in uso gratuito, deve obbligatoriamente presentare la Dichiarazione Imu entro il 30 giugno dell’anno successivo
L'agevolazione per comodato gratuito non si può applicare in caso di concessione in comodato gratuito tra comproprietari del medesimo immobile, visto il principio di diritto enunciato con Ordinanza della Corte di Cassazione n. 37346/2022 del 2 dicembre 2022, in base al quale le agevolazioni previste per gli immobili concessi in comodato si applicano nella sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l'immobile ad un parente entro il primo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento - Usufruiscono dell’abbattimento del 25% le abitazione locate a canone concordato (art.2 comma 3 della L. 431/98 e art. 5 c. 1 e 3 L. 431/98)
Procedure collegate all'esito
IMU - Calcolo dell'Imposta
Ulteriori informazioni
Pagamento con il modello F24
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante il Modello F24 presso gli sportelli bancari, gli uffici postali e i canali abilitati a riceverli utilizzando i codici riportati di seguito:
- 3912 abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze
- 3913 fabbricati rurali
- 3916 aree edificabili
- 3918 altri fabbricati
- 3925 per i fabbricati di categoria catastale D - Stato
- 3930 per i fabbricati di categoria catastale D - Comune
- 3939 per gli immobili merce
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Documenti
Unità organizzativa responsabile
Contatti
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!
Contenuti correlati
-
Documenti
- IMU - Dichiarazione di Inagibilità
- IMU - Vademecum del Cittadino
- Attività produttive - Cessazione Tari
- Comune di Perugia - Dichiarazione assolvimento imposta di bollo
-
Vedi altri 6
- 10.20 Regolamento Contabilità
- Canone Unico Patrimoniale (CUP) - Tariffe anno 2025
- Aggiornamento 2005 delle tariffe previste dal regolamento 10.08 per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche
- 05.06 Regolamento per il funzionamento e la gestione del Cimitero Comunale per animali d'affezione
- 06.12 Regolamento comunale Imposta di Soggiorno
- 10.04 Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani