Modalità di richiesta/rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali in formato digitale o cartaceo

Contenuto inserito il: 15-04-2024 Aggiornato al: 16-04-2024

I certificati di iscrizione nelle liste eleettorali possono essere richiesti e acquisiti o ricevuti su carta oppure in formato digitale.
(Articolo 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021)

I certificati elettorali potranno essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.

Per quanto riguarda i certificati elettorali in formato digitale, l’articolo 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77/ 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 / 2021, ha stabilito che i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, necessari per le sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati per le elezioni comunali, possono essere richiesti anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
La richiesta digitale può essere presentata:
  • dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico
    oppure
  • loro delegati. In questo caso deve contenere anche la delega, firmata digitalmente, del segretario o del presidente o del rappresentante legale del partito o movimento politico.
In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente.
(Articolo 38-bis, comma 3, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021)

Se la richiesta dei certificati viene presentata attraverso la PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, l’ufficio elettorale del comune deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti nel termine improrogabile di 24 ore dalla domanda.
(Articolo 38-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021)

I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC, ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 4:
  • costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all’originale;
  • possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall’amministrazione comunale.
(Articolo 38-bis, comma 5, del decreto-legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021)

La conformità all’originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:
  • dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato;
  • con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall’articolo 14 della legge n. 53 / 1990.
(Articolo 38-bis, comma 6, del decreto-legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021)

Si ricorda che a partire dal 4 marzo 2024 sono stati attivati sul portale dell’ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (www.anagrafenazionale.interno.it) i nuovi servizi dedicati ai cittadini per la consultazione in modalità telematica dei propri dati elettorali, nonché per scaricare il certificato in formato digitale di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici, che può essere utilizzato anche per la presentazione di liste di candidati.
Nello specifico, il servizio di certificazione consente di richiedere il certificato individuale di godimento dei diritti politici, nonché il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, anche in forma contestuale, che può essere scaricato in formato PDF, munito di sigillo elettronico e contrassegno digitale.
Per accedere al servizio è necessario essere in possesso delle credenziali SPID, CIE 3.0., CNS o eIDAS.