Contenuto inserito il: 28-03-2014 Aggiornato al: 27-05-2015

TASI 2014 - Tributo per i Servizi Indivisibili

GUIDA AL VERSAMENTO DELLA TASI 2014

CALCOLO ON-LINE 

Questa guida sintetica intende fornire le informazioni necessarie per la corretta esecuzione delle operazioni di versamento, in acconto e a saldo, del nuovo tributo TASI, componente della IUC che finanzia i servizi indivisibili, a carico sia del possessore, sia dell’utilizzatore dell’immobile.

La disciplina della  TASI è contenuta nella  legge 27 dicembre 2013, n. 147  (Legge di stabilità 2014 e successive modificazioni) ed è integrata dalle disposizioni del Regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale  n. 10 del 1° settembre 2014.

Le fattispecie imponibili, le aliquote e detrazioni per l’applicazione della Tasi per il corrente anno di imposta sono state approvate con deliberazione del Consiglio comunale  n.  11 del 1° settembre 2014.

Per eventuali approfondimenti, le principali disposizioni di legge relative alla componente TASI si rinvia all' Informativa TASI


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PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, le aree edificabili e gli immobili rurali ad uso strumentale, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.


SOGGETTI PASSIVI
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette. In caso di pluralità di possessori  o di  detentori,  essi  sono  tenuti  in  solido  all'adempimento dell'unica  obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta  dal  locatario  a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a  sei  mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione  e superficie.

BASE IMPONIBILE
La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione  dell'Imposta municipale propria (IMU), alla quale si rinvia. (LINK

IMMOBILI A CUI SI APPLICA LA TASI (FATTISPECIE IMPONIBILI)

- Fabbricarti rurali ad uso strumentale;
- Abitazioni principali e relative pertinenze, non soggette ad IMU (non appartenenti alle categorie A1, A8 e A9);
- Immobili assimilati per legge o regolamento comunale all’abitazione principale, e cioè:

  • unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Tale agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 146 del 24 giugno 2008;
  • casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello delle  Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
     

-  fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

-  altre fattispecie di esclusione /esenzione dall’IMU.

SI RICORDA CHE LE UNITA' IMMOBILIARI SOPRA ELENCATE NON DEVONO PIU' PAGARE L'IMU, MA SOLO IL NUOVO TRIBUTO TASI.

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. Secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale IUC-Componente TASI, l’occupante versa la TASI nella misura del 20% dell’ammontare complessivo del tributo, mentre la restante parte, pari all’80%, è corrisposta dal titolare del diritto reale. Poiché per il corrente anno la TASI non si applica agli immobili diversi dall’abitazione principale e assimilati, questa disposizione troverà applicazione in casi limitati e circoscritti.

ALIQUOTE
Le aliquote TASI  da applicare per l’anno d’imposta 2014 sono le seguenti:
- 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3,3 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze ed immobili assimilati;
- 3,3 per mille per le altre fattispecie di esclusione/esenzione dall’IMU

DETRAZIONI
Dal tributo dovuto per l’abitazione principale e immobili ad essa assimilati si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, i seguenti importi:
- 110,00 euro  se la somma della rendita catastale dell’immobile e relative pertinenze è uguale o inferiore a 300,00 euro;
- 70,00 euro, se la somma della rendita catastale dell’immobile e relative pertinenze è superiore a 300,00 e fino a 450,00 euro.
- viene inoltre stabilita una maggiorazione della detrazione sopra descritta, di importo pari ad € 25,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni,  purché residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per la nozione di abitazione principale e relative pertinenze si fa riferimento alla disciplina normativa della componente IMU dell’ Imposta municipale propria.

VERSAMENTO  CALCOLO ON-LINE

Per l'anno 2014 il versamento della TASI dovrà essere effettuatonel seguente modo:

- prima rata in acconto entro il 16 ottobre
 
E’ data facoltà al contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 ottobre 2014

- seconda rata a conguaglio entro il 16 dicembre.

Il versamento avviene in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè mediante il modello F24, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicazioni le disposizioni del citato art. 17.


Modello F24 (link
Modello F24 semplificato (link)
Gli enti pubblici effettuano il versamento mediante modello "F24EP"

Codice Ente Comune: G 478

Codici tributo da inserire nel modello F24:
- 3958 - TASI abitazione principale e relative pertinenze e immobili assimilati
- 3959 - TASI fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3961 - TASI altri fabbricati (esclusi/esenti dall’IMU)

Documentazione
Regolamento Comunale IUC 
D.C.C. n. 10 dell'1.9.2014 - Regolamento dell'imposta Unica Comunale - Componenti Imu e Tasi
D.C.C. n. 11 dell'1.9.2014 - Imposta Unica Comunale (Iuc) - Componente Tasi - Approvazione aliquote e detrazioni anno 2014 - Componente Imu - Aliquote e detrazioni anno 2014 
- Testo della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), coordinato con le disposizioni regolamentari - Commi relativi alla TASI

Informazioni e chiarimenti
Servizi Finanziari - Sportello tributi
via Oberdan 56

ORARIO:
Da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,00
lunedì e mercoledì dalle 15,00 alle 17,00