Contenuto inserito il: 03-06-2020 Aggiornato al: 17-05-2021

IMU 2020


A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene istituita l'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 “legge di bilancio per l’anno 2020”.

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO IMU
Il presupposto impositivo è il possesso di immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate in categoria catastale A1, A8 e A9 (case di lusso).

Ai fini di una corretta applicazione dell’imposta, in considerazione del nuovo assetto normativo, si forniscono di seguito le principali definizioni:

  • per fabbricato si intende solo l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  • per abitazione principale si intende l'immobile, scritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

    Sono altresì considerate assimilate alle abitazioni principali e quindi esenti:
    1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
    3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
    4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso, con conseguente liberazione del genitore proprietario ma non assegnatario dell’immobile;
    5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

      N.B. Non è prevista l’assimilazione all’abitazione principale per gli immobili posseduti dal cittadino italiano residente all’estero pensionato nel rispettivo paese di residenza;

  • per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;
  • per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
    Nel Comune di Perugia i terreni agricoli sono esenti.

SOGGETTI PASSIVI
Sono soggetti passivi dell’imposta i possessori di immobili, ovvero il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e ai fini dell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

BASE IMPONIBILE
La base imponibile dell’imposta è data dal valore degli immobili che, per i fabbricati, si ottiene moltiplicando la rendita catastale, appositamente rivalutata del 5%, per i moltiplicatori espressamente previsti in funzione del gruppo catastale di rispettiva classificazione, mentre per le aree edificabili corrisponde al valore venale in comune commercio al 01/01 o alla data dello strumento urbanistico.
Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

La base imponibile, come sopra determinata, è ridotta del del 50% per
  • i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L' inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
  • le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

La base imponibile è ridotta del 25% per
  • gli immobili locati a canone concordato ai sensi della L. n. 431/1998 

VERSAMENTO

Il versamento dell’IMU si effettua in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre 2020.
Il contribuente potrà effettuare un unico versamento con scadenza 16 giugno.
In sede di pagamento della prima rata bisognerà pagare la metà di quanto versato nel 2019 a titolo di IMU e TASI. In alternativa, il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Considerato che il Comune di Perugia ha già deliberato e pubblicato le aliquote per l’anno fiscale 2020 (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 25-05-2020), il contribuente determina l’imposta applicando le stesse di seguito riportate:

Fattispecie imponibile Aliquota   Detrazione
Abitazione principale Esente ===
Abitazioni assimilate, per legge o regolamento comunale, all’abitazione principale Esenti ===
Abitazione principale se costituita da un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) 6 per mille   € 200,00
Fabbricati rurali strumentali  1 per mille 0
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalla impresa costruttrice 2,5 per mille 0
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 10,6 per mille 0
Immobili diversi dall’abitazione principale e dai precedenti 10,6 per mille 0
Aree Fabbricabili 10,6 per mille 0
Terreni agricoli  Esenti  ===


Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i Codici Tributo e il Codice Comune come di sotto indicati ed effettuare il pagamento con modello F24 ovvero con apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni del modello F24 di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti con modalità telematiche.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Modello F24
Modello F24 semplificato
CODICE ENTE COMUNE G 478
CODICI TRIBUTO:
• 3912 “IMU abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A/9
• 3916 “IMU aree edificabili”
• 3918 “IMU altri fabbricati”
• 3930 “IMU gruppo catastale D” quota riservata al comune
• 3925 “IMU gruppo catastale D” quota riservata allo stato
• 3913 “fabbricati rurali ad uso strumentale compreso anche lo D10”

DICHIARAZIONE
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e della TASI in quanto compatibili. Nelle more del nuovo modello dichiarativo i contribuenti utilizzano i modelli di dichiarazione di cui al D.M. 26/06/2014 con applicazione delle regole previste dal D.M. 200/2012.

N.B. Al fine di agevolare il contribuente si precisa che nei casi in cui invece il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31.12.2020.