Contenuto inserito il: 09-04-2019 Aggiornato al: 26-04-2021

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni


L'ICP cambia e diventa Canone Unico - INFO

Il presupposto per applicare l’Imposta comunale sulla Pubblicità (ICP) è la diffusione di messaggi pubblicitari, effettuata attraverso varie forme di comunicazione visive e/o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque percepibile da tali luoghi.

Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Chi deve pagare l'imposta di pubblicità?
L’ICP è dovuta da parte di qualsiasi soggetto (persona fisica o giuridica) che effettui pubblicità nelle forme previste dalla legge.
Soggetto obbligato al pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso (ovvero colui che è tenuto al pagamento in via principale).
E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce reclamizzata o chi fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Quali sono gli adempimenti da assolvere?
Prima di esporre il mezzo pubblicitario, il soggetto interessato è tenuto a presentare apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

Per la pubblicità annuale, la dichiarazione non va presentata ogni anno. Una volta presentata, la pubblicità s’intende tacitamente prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non intervenga una modifica o non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Quando si effettuano i pagamenti?
Per la pubblicità temporanea, cioè di durata non superiore a 90 giorni, il versamento dell’imposta va effettuato sempre in un'unica soluzione, prima di iniziare la pubblicità stessa.

Per la pubblicità permanente (cioè quella di durata annuale) l’imposta è dovuta per l’anno solare di riferimento e va corrisposta in unica soluzione. Per importi superiori a € 1.549,37, la legge prevede la possibilità di versare l’imposta in rate trimestrali anticipate (art. 9, comma 4, D. Lgs. 507/1993); in tal caso, contestualmente al versamento della prima rata, il contribuente comunicherà (direttamente nella causale di versamento o con qualsiasi altro strumento) di essersi avvalso di tale facoltà. Le scadenze ordinarie di tali pagamenti sono: 31 gennaio - 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre.

Il pagamento dell’ICP permanente relativo al primo anno deve essere effettuato prima dell’esposizione del mezzo pubblicitario. Per gli anni successivi, sempreché non intervengano variazioni che rendano necessario presentare un’ulteriore dichiarazione, il termine periodico di versamento è il 31 gennaio di ogni anno.

Si ricorda che: l’imposta comunale sulla pubblicità permanente è un’imposta dovuta in "autoliquidazione". E’ previsto comunque l’invio di un Avviso di Scadenza , a semplice titolo di promemoria, in prossimità della data di scadenza annuale. Il mancato ricevimento di tale avviso non esonera comunque il contribuente dal rispetto della scadenza.

Per l’anno 2019, la scadenza di pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità permanente è stata differita al 28 febbraio 2019 (deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 16.01.2019).

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Il Servizio Pubbliche Affissioni è finalizzato a garantire l’affissione esterna (ovvero totalmente visibile dalle vie o dalle piazze pubbliche) di manifesti, poster e stendardi, in appositi impianti comunali.
I manifesti possono contenere:
a) comunicazioni di rilevanza istituzionale;
b) comunicazioni di rilevanza sociale, culturale, sportiva ecc… (o comunque prive di rilevanza economica;
c) messaggi diffusi nell’esercizio di attività commerciali;

Il diritto sulle pubbliche affissioni è il diritto dovuto per il servizio di affissioni di manifesti negli appositi spazi comunali e va corrisposto contestualmente alla richiesta del servizio.

TARIFFE
Dal 1° gennaio 2019 sono in vigore le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 16.01.2019.

Nel Comune di Perugia il servizio delle pubbliche affissioni, di accertamento dell’Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione a:

DOGRE S.r.l.
Sede: Via San Pietrino 1/B - 06129 Perugia
Telefono: 075 5055734
Fax: 075 5056834
E-mail: perugia.icp@dogresrl.it
Pec: dogresrl.perugiaicp@legalmail.it
Sito internetdogresrl.it
Orari apertura al pubblico:
da Lunedì al Sabato 8.30 -12.30
Lunedì e Mercoledì 15.00 -17.00

Pertanto, per qualsiasi informazione riguardante l’imposta comunale di pubblicità o i diritti sulle pubbliche affissioni, rivolgersi direttamente alla società concessionaria Dogre Srl.

Modalità per il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
A seguito delle novità introdotte dall’art. 2bis della legge 1 dicembre 2016, n.225, nonché dall’art. 35 della legge 21/06/2017, n. 96 riguardanti l’obbligo che il versamento spontaneo delle entrate tributarie degli enti locali sia effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore (ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati), dal 1° gennaio 2018, Il pagamento spontaneo dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni va effettuato sul conto corrente postale n. 12869061 intestato al “Comune di Perugia – Imp. Com. Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni”

La riscossione di somme diverse da quelle derivanti da pagamenti spontanei continuerà ad essere effettuata direttamente dalla società affidataria di detti servizi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
- D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Regolamento del Piano generale della pubblicità - norme tecniche di attuazione
Regolamento comunale per la pubblicità e per le pubbliche affissioni