Contenuto inserito il: 27-03-2019 Aggiornato al: 27-03-2019

Addizionale Comunale IRPEF

L’Addizionale comunale all’Irpef è un’imposta istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche.

 

Chi deve pagare

L’addizionale comunale all’Irpef è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

 

Quanto si deve pagare

L'addizionale è calcolata applicando l’aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta (reddito imponibile) ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Aliquota

Il Comune di Perugia ha approvato un’aliquota unica (non differenziata per scaglioni di reddito).

Dall'anno 2013 l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,8% .

(deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 25.11.2013)

 

Esenzione

Il Comune di Perugia ha stabilito una soglia di esenzione per i contribuenti il cui reddito complessivo, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), per l’anno di riferimento sia inferiore o uguale a 12.500,00.

L'esenzione non equivale a franchigia, pertanto qualora il reddito superi tale soglia, l'addizionale da versare deve essere calcolata applicando l'aliquota all'importo complessivo del reddito e non solo sulla parte che eccede € 12.500,00.

 

Quando si deve pagare

L'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ("Finanziaria 2007"), prevede che l'addizionale comunale all'IRPEF venga versata in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'IRPEF.

 L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale, determinata in relazione al reddito imponibile dell’anno precedente e applicando l’aliquota prevista per l’anno precedente.

Per i contribuenti con redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, l’acconto è determinato dai sostituti d'imposta e trattenuto nel numero massimo di 9 rate mensili, a partire dal mese di marzo.

Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento dell'addizionale in acconto avviene in sede di dichiarazione dei redditi.

Il saldo, per i lavoratori dipendenti e i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è determinato dal sostituto d'imposta in sede di conguaglio ed è trattenuto in massimo undici rate, a partire dal mese successivo a quello in cui sono state fatte le operazioni di conguaglio, oppure in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente alla fine del periodo d'imposta.

Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento a saldo dell’addizionale avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.

Modalità di versamento

L’addizionale comunale IRPEF rientra nella disciplina dei versamenti unificati di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9.7.97 n. 241, pertanto il relativo versamento deve avvenire con il modello F24.

Le modalità di versamento dell'addizionale comunale all’Irpef sono state fissate con decreto del Ministero delle Finanze del 5.10.2007.

Per i lavoratori dipendenti o assimilati (artt. 49-50 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917), sono i sostituti d'imposta a effettuare il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui gli importi sono trattenuti.

Per i lavoratori non dipendenti e assimilati, i versamenti vanno effettuati utilizzando il Modello F24, inserendo i i codici tributo individuati dall'Agenzia delle Entrate da associare al codice catastale del comune.

Per i versamenti a favore del Comune di Perugia, il Codice Ente da indicare è G478.

Per i codici tributo da indicare sul modello F24, come pure per ulteriori informazioni in merito a versamenti, rateazioni e sanzioni per omesso e ritardato versamento, si consiglia di fare riferimento alle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate reperibili nell'apposito sezione del sito Internet www.agenziaentrate.it.

 

Rimborsi

Le domande di rimborso relative all'addizionale comunale all’IRPEF devono essere presentate agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate competenti per il territorio.



DELIBERAZIONI ANNI PRECEDENTI

Deliberazione del Consiglio n. 60 del 28.03.2008
Determinazione aliquote ed esenzioni

Deliberazione del Consiglio n.54 del 29.03.2007Determinazione aliquote ed esenzioni