Gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona (pugnali, stiletti, sciabole, spade e simili) sono considerate armi e ne è vietata la vendita in forma ambulante
Gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, non sono considerate armi e possono essere venduti in forma ambulante.
Ai sensi dell’art. 80 del R.D. 635/1940 (regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. 773/1931), sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri, le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi, gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.
Non sono considerati strumenti da punta e taglio atti ad offendere i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza non superi i centimetri sei, purchè il manico non ecceda in lunghezza i centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata, i coltelli e le forbici non acuminate o con apice non tagliente, la cui lama pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci di lunghezza.
Esercizio dell’attività
Per la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere occorre l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 37 del T.U.L.P.S. 773/1931 dal Comune di residenza o in cui ha sede legale la società.
L’autorizzazione ha validità triennale. Il suo rinnovo deve essere richiesto dall’interessato prima della scadenza. La cessazione dell’attività deve essere comunicata al Comune.
Se si intende esercitare la vendita in altri comuni oltre quello di residenza, è necessario richiedere a ciascuno di essi la vidimazione dell’autorizzazione o l’estensione della sua validità territoriale, secondo le procedure adottate.
Requisiti soggettivi
- possesso di autorizzazione o SCIA per l’esercizio del commercio su area pubblica;
- possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del T.U.L.P.S. 773/1931 e dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (art. 67 del D. lgs n. 159/2011 e s.m.i.).
Modulistica
Normativa
- art. 37 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e s.m.i.;
- art. 56, 80 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e s.m.i. ;
- art. 163, comma 2, lett. a) D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 5 “.
Per informazioni:
U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE
Ufficio Polizia Amministrativa
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Pec: suape@pec.comune.perugia.it
Fax 075 5772255
Dirigente: Dott. Roberto Ciccarelli
e-mail: r.ciccarelli@comune.perugia.it
telefono: 075 5772241
Addetti al servizio:
Epifani Alessandra
e-mail: a.epifani@comune.perugia.it
telefono: 075 5774019
Minciotti Luca
e-mail: l.minciotti@comune.perugia.it
telefono: 075 5772412
orario di ricevimento
martedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00
mercoledì dalle 15.30 alle 17.00
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Tipologie di procedimento e potere sostitutivo in caso di inerzia
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