Contenuto inserito il: 21-06-2019 Aggiornato al: 14-12-2021

Spettacolo viaggiante

Per spettacoli viaggianti si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, in forma temporanea o in forma stabile, incluse nell’elenco di cui all’art. 4 della legge n. 337/1968, predisposto e aggiornato dal Ministero per i beni e le attività culturali.
L’elenco è consultabile su: http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/circhi-e-spettacolo-viaggiante/301-elenco-attrazioni-spettacolo-viaggiante

Esercizio dell’attività:

=> Registrazione dell’attività - assegnazione codice identificativo
Ogni attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune dove è avvenuta la costruzione della struttura o dove è previsto il primo impiego o è presente la sede sociale del gestore o in altro Comune dove la stessa è resa disponibile per i controlli previsti dal D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i..

Con la registrazione, l’attività di spettacolo viaggiante viene munita di un codice identificativo rilasciato dal Comune stesso. Il codice deve essere riportato su apposita targa metallica e apposto stabilmente in una parte visibile della struttura registrata.

Per la registrazione è necessario presentare apposita domanda al Comune prescelto, corredata della documentazione indicata nel D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i..

La procedura di registrazione comprende, per le medie e grandi attrazioni di cui alla Sezione I dell’elenco ministeriale, l’acquisizione del parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo la quale, anche avvalendosi di esperti esterni, verifica l’idoneità della documentazione allegata alla richiesta di registrazione, identifica l’attività rispetto alla documentazione medesima, effettua un controllo di regolare funzionamento dell’attività e accerta l’esistenza di un collaudo redatto da tecnico abilitato, o di un’apposita certificazione redatta da un organismo di certificazione.
Per le piccole attrazioni di cui alla Sezione I dell’elenco ministeriale, i balli a palchetto di cui alla Sezione II, i teatrini di burattini di cui alla Sezione III e per le arene ginnastiche di cui alla Sezione IV, il parere della Commissione è sostituito da un’asseverazione di tecnico abilitato o da certificazione dell’organismo di certificazione.
Per i teatri viaggianti di cui alla Sezione III dell’elenco ministeriale i circhi equestri e ginnastici di cui alla Sezione IV, le esibizioni moto-auto acrobatiche di cui alla Sezione V, il parere della Commissione è reso in base alla sola verifica di idoneità della documentazione.

Per l’utilizzo delle attività da parte di un nuovo soggetto è necessario chiedere la voltura dell’atto di registrazione e di assegnazione  del codice identificativo al Comune che lo ha rilasciato.

In caso di cessione, vendita o dismissione dell’attrazione il gestore deve darne comunicazione al Comune.  In caso di dismissione dovrà anche riconsegnare la targa o certificarne l’avvenuta distruzione.

=> Autorizzazione del Comune di residenza o sede della società
Oltre alla registrazione, per l’esercizio dell’attività occorre ottenere l’autorizzazione prevista dall’art. 69 del T.U.L.P.S. 773/1931, rilasciata dal Comune di residenza o in cui ha sede legale la società. Tale autorizzazione non è soggetta a scadenza e abilita allo svolgimento dell’attività in tutto il territorio nazionale.
Presupposti per il suo rilascio sono:

  • possesso di una o più attrazioni tra quelle incluse nell’elenco ministeriale di cui all’art. 4 della legge n. 337/1968, munite di codice identificativo e regolarmente registrate a proprio nome;
  • possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 131 del T.U.L.P.S. 773/1931e dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (art. 67 del D. lgs n. 159/2011 e s.m.i.);
  • possesso di collaudo annuale di ciascuna attrazione, in corso di validità, rilasciato da tecnico abilitato.

Il titolare dell’autorizzazione può utilizzare soltanto le attrazioni indicate nell’autorizzazione stessa.  Per ogni nuova attrazione dovrà ottenere l’inserimento nell’autorizzazione già rilasciata, da parte del Comune.

=> Autorizzazione temporanea da parte del Comune in cui si intende operare
L’effettiva messa in esercizio delle attrazioni è subordinata al rilascio dell’autorizzazione temporanea, ai sensi dell’art. 69 del T.U.L.P.S., da parte del Comune in cui, di volta in volta, si intende svolgere l’attività, previo ottenimento della concessione di suolo pubblico.
E’ possibile installare singole attrazioni anche su aree di proprietà privata o di altri enti pubblici, con il preventivo assenso dell’Amministrazione comunale, rilasciato dalla S.O. Sicurezza previo controllo delle condizioni di traffico, di igiene, e di quiete pubblica e alle condizioni indicate nell’art. 11 del vigente regolamento comunale dello spettacolo viaggiante.

L’autorizzazione temporanea vale solo per il periodo ed il luogo nella stessa indicati.

Presupposti per il suo rilascio sono:

  • possesso di autorizzazione per l’esercizio dello spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza o in cui ha sede legale la società;
  • possesso di collaudo annuale delle attrazioni da installare, in corso di validità, redatto da tecnico abilitato;
  • possesso di dichiarazione di corretto montaggio delle strutture e degli impianti, che può essere resa dal gestore medesimo che abbia frequentato con esito positivo un apposito corso di formazione teorico-pratica o da tecnico abilitato.
  • dichiarazione di agibilità delle strutture e degli impianti, nei casi previsti, da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo o, in caso di capienza inferiore o pari a duecento persone, da parte di tecnico abilitato mediante apposita relazione asseverata.
  • possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 131 del T.U.L.P.S. 773/1931 e dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (art. 67 del D. lgs n. 159/2011 e s.m.i.
Modulistica 

Normativa

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773,  e s.m.i. (artt.  69 -80 );
  • Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e s.m.i. (in particolare artt. 141 e ss);
  • L. 18 marzo 1968, n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo  viaggiante”;
  • art. 19 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382”;
  • D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 “Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio”;
  • D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” e s.m.i.”;
  • D.M. 18 maggio 2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” e s.m.i.;
  • Regolamento dello spettacolo viaggiante della Città di Perugia, approvato con atto C.C. n. 153 del 18/07/2005, modificato con atto n. 45 del 13/04/2015.

Per informazioni:
U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE
Ufficio Polizia Amministrativa

Sede: Palazzo Grossi – Piazza Morlacchi, 23 – 06123 Perugia
Pec: suape@pec.comune.perugia.it 
Fax 075 5772255

Dirigente: Dott. Roberto Ciccarelli

e-mail: r.ciccarelli@comune.perugia.it
telefono: 075 5772241

Addetti al servizio:

Epifani Alessandra
e-mail: a.epifani@comune.perugia.it
telefono:  075 5774019 
Minciotti Luca
e-mail: l.minciotti@comune.perugia.it  
telefono: 075 5772412

orario di ricevimento:
martedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00
mercoledì dalle 15.30 alle 17.00

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Tipologie di procedimento e potere sostitutivo in caso di inerzia
Informazioni 

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