Contenuto inserito il: 28-02-2020 Aggiornato al: 28-02-2020

Risparmio energetico - Beneficiari


Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti, in Italia, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento o sono titolari di un diritto reale sull'immobile: :

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
  • gli inquilini
  • i comodatari
  • i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:

  • il familiare convivente con il possessore
  • il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale.

Le detrazioni spettano anche
  • agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati
  • agli enti aventi le stesse finalità sociali degli istituti autonomi per le case popolari
  • alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.