Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti, in Italia, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento o sono titolari di un diritto reale sull'immobile: :
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
- gli inquilini
- i comodatari
- i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:
- il familiare convivente con il possessore
- il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale.
Le detrazioni spettano anche
- agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati
- agli enti aventi le stesse finalità sociali degli istituti autonomi per le case popolari
- alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.