Contenuto inserito il: 22-05-2023 Aggiornato al: 27-02-2024

IMU 2023


ATTENZIONE!
Prima di effettuare il calcolo è necessario compilare i campi con i dati richiesti, tra cui:
  • Codice Catastale Comune: G478 (oppure selezionare PERUGIA nel campo vicino)
  • Aliquota IMU:  da applicare: le aliquote da applicare sono indicate  nella tabella sotto indicata

Nel calcolatore ogni campo da compilare è preceduto da un quadratino verde contenente la lettera “i” (informazioni), in cui vengono visualizzate tutte le informazioni relative al medesimo campo.

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2023
Atto di riferimento: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 17.04.2023 

Descrizione Aliquota   Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze di cat. C2, C6 e C7, massimo 1 per categoria Esente ===
Abitazioni assimilate, per legge o regolamento comunale all’abitazione principale Esenti ===
Abitazione principale se costituita da un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) 6 per mille   € 200,00
Fabbricati rurali strumentali  1 per mille 0
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalla impresa costruttrice Esente ===
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 10,6 per mille 0
Immobili diversi dall’abitazione principale e dai precedenti 10,6 per mille 0
Aree Fabbricabili 10,6 per mille 0
Terreni agricoli  Esenti  ===

Ai fini del calcolo dell’IMU per l’anno d’imposta 2023, si rappresenta quanto segue.

  • Definizione di abitazione principale

Ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Si evidenzia che, dopo l’intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13/10/2022 (G.U. n. 42, serie speciale, del 19/10/2022), non è più necessario che l’unità immobiliare sia destinata anche a residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare del possessore.

Si ricorda che l’abitazione principale, non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, non è soggetta all’imposta.

Le pertinenze dell’abitazione principale seguono lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione a cui sono asservite. Sono tali le unità immobiliari, destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione, appartenenti alle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite di una unità immobiliare per categoria, considerando anche quelle accatastate unitamente all’abitazione.

  • Esenzione dei beni merce

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU (articolo 1, comma 751, della Legge 160/2019).

In tale caso è obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU. La dichiarazione IMU relativa all’anno d’imposta 2023 deve essere presentata entro il 30 giugno 2024, salvo eventuali modifiche previste dalla legge.

  • RIDUZIONI

    • Riduzione residenti all’estero

    Per l’anno d’imposta 2023, per una sola unità immobiliare, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’Imposta Municipale Propria è ridotta al 50% per cento.

    • Riduzione fabbricati inagibili/inabitabili

    L’articolo 1, comma 747, legge n. 160/2019, stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

    1. a) (…);
    2. b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzatilimitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto al periodo precedente.
      Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

    La riduzione della base imponibile è disciplinata inoltre dall’articolo 4 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 13.07.2020 e successive modificazioni ed integrazioni:

    1.La base imponibile è ridotta del 50 per cento, ai sensi del comma 747, lett. b) della L.160/2019, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al presente articolo, i termini di cui sopra sono specificati come di seguito riportato:

    • Inagibilità: mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica dell’immobile, che rendono pericoloso l’utilizzo (es. fabbricati lesionati);
    • Inabitabilità: mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari che lo rendono idoneo all’uso (alloggi insalubri o carenti dei servizi igienici, mancanza di utenze elettriche, idriche e gas);
    • Mancato utilizzo: il fabbricato non deve essere utilizzato in nessun modo (anche se diverso dalla sua destinazione d’uso);
    • Con degrado fisico sopravvenuto: il fabbricato era già in passato in possesso dei requisiti di abitabilità/agibilità ma poi li ha perduti (fabbricato diroccato, fatiscente, pericolante).

    Il degrado fisico deve essere sopravvenuto (fabbricato diroccato, fatiscente, pericolante) e l’obsolescenza funzionale o tecnologica non deve essere superabile con interventi di manutenzione, sia ordinaria, sia straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

    1. L’agevolazione di cui al comma 1 non spetta ai fabbricati di nuova edificazione, ma privi del certificato di abitabilità. Nell’applicazione del comma 1 si tiene conto di quanto stabilito dal comma 746 della L.160/2019 nella determinazione della base imponibile durante gli interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
    2. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune secondo le disposizioni di legge. L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

    Precisazioni sullo stato di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo

    L’agevolazione non si applica ai fabbricati oggetto di interventi di demolizione o di recupero edilizio ai sensi dell’articolo 3, lettere c), d) ed f), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, in quanto la relativa base imponibile, dalla data d’inizio dei lavori, va determinata con riferimento al valore dell’area edificabile senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, come previsto dall’art. 1, comma 746, legge n. 160/2019.

    Non possono comunque considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo ai sensi dell'articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

    Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate.

    Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell’allacciamento elettrico ed idrico.

    Nel caso di emissione di ordinanze sindacali che attestino condizioni di inagibilità o inabitabilità del fabbricato, l’agevolazione fiscale è ammessa solo nel caso in cui siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente sopra richiamata che devono, comunque, essere attestati attraverso la presentazione della dichiarazione sostitutiva/dichiarazione IMU.

    L’Amministrazione potrà procedere in qualsiasi momento alla verifica dello stato di fatto degli immobili oggetto della dichiarazione, autorizzando il personale dell’ente ad effettuare il sopralluogo al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

    Dichiarazione

    Il contribuente tenuto al versamento dell’IMU, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla suddetta norma e dal vigente Regolamento, presenta all’Ufficio alternativamente:

    • la Dichiarazione IMU, utilizzando l’apposito modello ministeriale sotto specificato, con allegata idonea documentazione attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità, il quale viene accertato dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario;
    • la Dichiarazione sostitutivadell’atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 445/2000), utilizzando l’apposito modello.
Modello per dichiarazione sostitutiva inagibilità IMU

VERSAMENTO

L’imposta non è dovuta se uguale o inferiore ad Euro 12,00 (da riferirsi all’importo annuale del tributo e non a quello della singola rata).

Il versamento dovrà essere eseguito alle seguenti scadenze:

  • la prima rata entro il 16 giugno 2023;
  • la seconda rata, pari al saldo e/o conguaglio, entro il 18 dicembre 2023 (cadendo il 16 dicembre 2023 di sabato);
  • in unica soluzione entro il 16 giugno 2023.

Il versamento, come negli anni precedenti, dovrà essere effettuato in AUTOLIQUIDAZIONE dal contribuente sulla base delle aliquote e detrazioni di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 17.04.2023, avente per oggetto “Approvazione aliquote e Detrazioni anno 2023”. 

Il contribuente è tenuto ad eseguire il versamento con le modalità di seguito riportate:

  • dall’Italia mediante Modello F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 (ovvero tramite il bollettino postale avente le medesime caratteristiche del modello F24);
  • dall’estero collegandosi al link https://www.comune.perugia.it/pagine/pagamenti-on-line, selezionando la voce “Proventi Richiesti”, presente tra i Pagamenti spontanei, e inserendo i seguenti dati:
       - Importo versamento
       - Anno di riferimento: 2023
       - Causale del versamento: IMU 2023 – nominativo del contribuente (massimo 40 caratteri compresi gli spazi).
       - Codice fiscale/Partita iva;
       - Nominativo/ragione sociale: Nome e cognome o ragione sociale del soggetto tenuto al pagamento.
  • i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche;
  • gli enti pubblici effettuano il versamento mediante modello “F24EP”.

È possibile effettuare il CALCOLO ON LINE con il calcolatore predisposto da “Amministrazioni Comunali.it”, INSERENDO L'ALIQUOTA CORRETTA come da delibera dell’ente riportata ad inizio pagina (ad esempio per la tipologia “Altre abitazioni-immobili cat.A tranne A/10” inserire l’aliquota del 10,6 per mille e non del 8,6 per mille). Il calcolatore effettua in automatico la compilazione e la stampa del modello F24.

Ravvedimento

In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del tributo, il contribuente può evitare l'applicazione della sanzione "ordinaria" se regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 del D.Lgs. 472/97).

Sanzione ridotta - In tal caso, la sanzione "ordinaria" è ridotta:

  • allo 0,1% giornaliero dell’importo dovuto, se il versamento è eseguito ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA (es: se il ritardo è di 10 giorni la sanzione è del 1%);

  • al 1,5% dell’importo dovuto (1/10 dell'ordinario 15%), se il versamento è eseguito entro il TERMINE DI 30 GIORNI DALLA SCADENZA;

  • al 1,67% dell’importo dovuto (1/9 dell’ordinario 15%), se il versamento è eseguito entro il TERMINE DI 90 GIORNI DALLA SCADENZA;

  • al 3,75% dell’importo dovuto (1/8 dell'ordinario 30%), se il versamento è effettuato oltre il termine precedente ma COMUNQUE ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU DELL’ANNO 2023 (ad oggi fissato al 30/06/2024). Si ricorda che entro il 30/06/2023 è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento per regolarizzare eventuali omessi, insufficienti o tardivi versamenti dell’IMU anno 2021-2022, usufruendo della riduzione della sanzione ad 1/8;

  • al 4,29% dell’importo dovuto (1/7 dell’ordinario 30%), se il versamento è effettuato oltre il termine precedente ma COMUNQUE ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU DELL’ANNO 2024 (ad oggi fissato al 30/06/2052). Entro il 30/06/2023 è possibile regolarizzare eventuali omessi, insufficienti o tardivi versamenti IMU anno 2020, usufruendo della riduzione della sanzione ad 1/7;

  • al 5% dell’importo dovuto (1/6 dell’ordinario 30%), se il versamento è effettuato oltre il termine precedente. Quindi è possibile regolarizzare con il ravvedimento, beneficiando della riduzione della sanzione ad 1/6, tutti gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IMU non rientranti nelle casistiche di cui sopra.

Il versamento della sanzione "ridotta" deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, se dovuti, nonché a quello degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno (quindi con l'applicazione degli interessi per ogni giorno di ritardo dalla scadenza fino al giorno di pagamento compreso). Il versamento della somma dovuta (tributo+sanzione+interessi) va eseguito mediante modello F24, barrando la casella “ravvedimento”. Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente al tributo dovuto, impiegando il medesimo codice tributo dell’imposta.

Misure del tasso di interesse legale

Inizio decorrenza              Fine decorrenza                    Tasso di interesse

01/01/2018                            31/12/2018                               0,30%

01/01/2019                            31/12/2019                               0,80%

01/01/2020                            31/12/2020                               0,05%

01/01/2021                            31/12/2021                               0,01%

01/01/2022                            31/12/2022                               1,25%

01/01/2023                                                                            5,00%  

ATTENZIONE:

Il ravvedimento è possibile SOLO prima che il Comune contesti la violazione; una volta intervenuta la contestazione o comunque cominciate le procedure di accertamento la sanzione irrogata sarà quella intera di legge e NON POTRA’ ESSERE PIU’ RIDOTTA.

DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi nei casi previsti dalla L. 160/2019 e dai decreti direttoriali del Ministero dell’economia e delle finanze del 29/07/2022 e del 4/05/2023.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell’immobile o si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.

NB: il termine per la presentazione della dichiarazione IMU anno 2021 è stato differito dall’art. 3, comma 1, del D.L. 198/2022, convertito dalla L. 14/2023, al 30 giugno 2023.

La dichiarazione deve essere presentata utilizzando:

  • per gli enti non commerciali che beneficiano dell’esenzione di cui al comma 759, lettera g), dell’art. 1 della L. 160/2019 (enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i), il modello approvato con decreto del 4/05/2023;
  • per gli altri soggetti (enti commerciali, persone fisiche, enti non commerciali diversi dai precedenti), il modello approvato con decreto del 29/07/2022.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Per gli enti non commerciali che rientrano nella fattispecie di cui alla lettera g) del comma 759 dell’art. 1 della L. 160/2019, la dichiarazione deve essere invece presentata ogni anno.

La dichiarazione deve essere inviata:

  • la dichiarazione degli enti non commerciali sopra specificati, solo con modalità telematiche indicate nel decreto 4/05/2023;
  • la dichiarazione degli altri soggetti:
    • per via telematica, direttamente dal dichiarante o tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
    • consegnando una copia cartacea presso il Comune;
    • a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, alla U.O gestione entrate del Comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU IMPi, con l’indicazione dell’anno di riferimento. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale. La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione;
    • a mezzo posta elettronica certificata.

Di seguito si riporta il collegamento al sito del Ministero delle Finanze dove è possibile reperire tutte le informazioni e la relativa documentazione: https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/Imposta-municipale-propria-IMU/Dichiarazione-telematica-IMU/page/modello-di-dichiarazioni-e-istruzioni/Dichiarazione-IMU_IMPi-anno-2022/

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio tributi ai seguenti recapiti:
e-mail: s.lepri@comune.perugia.it
telefono: 0755774036.

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Approvazione valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini IMU, ex art. 2 bis, comma 2, del regolamento comunale per l’imposta municipale propria (IMU)

DGC n.186 del 15.05.2023 - approvazione valori venali

Allegato alla DGC n.186 del 15.05.2023