Contenuto inserito il: 27-05-2015 Aggiornato al: 27-11-2015

IMU 2015 - Imposta Municipale Propria

SALDO 2015
Si ricorda che la seconda rata a saldo dell’IMU dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2015.

Le aliquote sono invariate rispetto alla precedente scadenza ed il versamento avviene in autoliquidazione secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e cioè mediante il modello F24, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni del citato articolo 17. E’ possibile effettuare il CALCOLO ON LINE. Il calcolatore effettua in automatico la compilazione e la stampa del modello  F24 e del modello F24 semplificato. Gli enti pubblici effettuano il versamento mediante modello “F24EP”

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.

Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legge 66/2014, per gli importi superiori a 1000,00 euro il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente in via telematica, cioè trasmettendo via internet il modello F24 tramite i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24online e F24 cumulativo), delle banche o delle poste. Tale disposizione, inizialmente prevista per i titolari di partita IVA, è stata ora estesa anche alle persone fisiche.

CONFERMA – Per l’IMU da pagare per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, la deliberazione del Consiglio comunale n. 100/2015 ha confermato le disposizioni già applicate per l’acconto di giugno, in base a quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, come di seguito illustrato:

"A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
2. L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.”
- il Comune di Perugia, in base alla classificazione ISTAT, risulta essere Comune “parzialmente montano”, al quale si applicano, pertanto, le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b, e 2;
- ai terreni agricoli, compresi quelli incolti, si applica l’aliquota IMU di base” ovvero lo 0,76%.


IMU su terreni agricoli

Per l’applicazione del tributo sui terreni agricoli il Comune di Perugia, in base alla classificazione ISTAT, risulta essere Comune “parzialmente montano”, al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi 1, lettera b, e 2, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito dalla Legge 24 marzo 2015, n. 34. Ne consegue che nel Comune di Perugia sono esenti dall’IMU:

a)       i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola;

b)       i terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali concessi in affitto o comodato ad altro coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola.

Al di fuori delle fattispecie di esenzione previste dalle disposizioni di legge sopra citate i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati sono soggetti al tributo, con aliquota in fase di acconto pari al 7,6 per mille, salvo eventuale conguaglio, dell’imposta dovuta per l’intero anno, in sede di saldo.
RISOLUZIONE 2/DF del 3 febbraio 2015. Oggetto: IMU – Esenzione per i terreni agricoli 

 

IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero

In base alle disposizioni dell’art. 9 bis del D.L. n. 47/2014, convertito dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso (Si ricorda che per la stessa fattispecie le imposte comunali TARI e TASI sono applicate per ciascun anno in misura ridotta dei 2/3).


Informazioni e chiarimenti-
Area Servizi Finanziari e di Controllo/ U.O Gestione Entrate
Sportello tributi-Via Oberdan, 56 Tel.0755774040-0755774034-0755774036
Indirizzo e-mail:p.passeri@comune.perugia.it