Può usufruire delle agevolazioni chi sostiene la spesa, quindi non soltanto i proprietari ma anche i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi. L'agevolazione va suddivisa proporzionalmente fra tutti i soggetti che hanno partecipato alla spesa, residenti o meno in ItaliaNel caso delle singole unità abitative possono usufruire dell'agevolazione: proprietari o nudi proprietari il comproprietario, anche se non intestatario della fattura e del bonifico, purchè abbia partecipato alla spesa e nella fattura si annotata la percentuale di spesa che ha sostenuto titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) inquilini o comodatari soci di cooperative divise e indivise imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali l’acquirente di un immobile se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso) e se esegue gli interventi a proprio carico inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge il componente dell’unione civile il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016 Nel caso di lavori su parti condominiali possono usufruire dell'agevolazione: ogni singolo condomino indicato nella certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio che comprova il pagamento della spesa in base alla quota millesimale di proprietà il familiare convivente che ha contribuito alla spesa, indicando nel documento rilasciato dall'amministratore i suoi estremi anagrafici e l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese il componente dell’unione civile alle stesse condizioni del familiare convivente il convivente more uxorio alle stesse condizioni del familiare convivente VENDITAPer coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del "bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno che nell'atto di compravendita venga indicato un accordo diverso tra le parti.USUFRUTTOIn caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito,le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all’usufruttuario ma rimangono alnudo proprietario.EREDITA'In caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non fruita in tutto o in parte ètrasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi checonservano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile" per tutti gli anni per i quali si vuole usufruire delle residue rate di detrazioneLOCAZIONE O COMODATOL'inquilino o il comodatario che ha eseguito degli interventi continua a fruire della detrazione fino alla conclusione del periodo di godimento anche se cessa dalla locazione o dal comodato