Contenuto inserito il: 19-02-2020 Aggiornato al: 20-02-2020

Bonus facciate - Beneficiari


Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti in Italia, persone fisiche e imprese, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi e che, al momento di avvio dei lavori o, se antecedente, al momento in cui sostengono le spese, possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo.

Il beneficio spetta anche per lavori effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio.  Gli adempimenti necessari possono essere svolti da uno dei condòmini delegato o dall'amministratore

La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Hanno diritto all'agevolazione:
  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • le società semplici
  • le associazioni tra professionisti
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva

Titoli idonei per il possesso o la detenzione:
  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario
    La mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione anche:
  • i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile: coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado
  • i conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76/2016

a condizione che:
- sostengano le spese per la realizzazione degli inteventi
- la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese
- le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

Pertanto, al familiare di chi ha titolo idoneo sull'immobile, la detrazione non spetta se l'intervento  è effettuato su un immobile non disponibile perchè locato o concesso in comodato o su un immobile che non appartiene all'ambito privatistico (per es. un immobile strumentale all’attività d’impresa, arte o professione)

Chi esegue i lavori in proprio ha diritto alla detrazione limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati