Contenuto inserito il: 19-01-2016 Aggiornato al: 13-08-2020

IUC 2016


IUC – COMPONENTI - IMU e TASI 
Anno di imposta 2016

CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto per l’anno d’imposta 2016 importanti modificazioni nella disciplina dei tributi IMU e TASI, recepite nel regolamento dell’Imposta unica comunale (IUC) con la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 dell’11 aprile 2016.
Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2016.
I contribuenti possono effettuare il calcolo dei tributi dovuti utilizzando il software appositamente predisposto in questa pagina. 

Si illustrano sinteticamente le principali innovazioni apportate, tenendo conto del quadro di riferimento regolamentare e tariffario del Comune di Perugia, e le altre informazioni utili per il pagamento dell’acconto IMU e TASI, la cui scadenza è fissata nel termine del 16 giugno 2016.

TASI


 

La TASI non si applica alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (art. 1, comma 14, lett. a) Legge n. 208/2015). E’ pertanto escluso dal presupposto impositivo della TASI il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell’abitazione principale secondo la definizione dell’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni e integrazioni, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (art. 1, comma 14, lett. b) Legge n. 208/2015).
 

IMU


Immobili concessi in comodato gratuito 

Dal 1° gennaio 2016 non è più applicabile la disposizione in vigore negli anni precedenti, disciplinata dal regolamento comunale IUC-Componente IMU, che prevedeva, al sussistere di determinate condizioni, l’assimilazione all’abitazione principale e di conseguenza l’esenzione dall’IMU per gli immobili concessi in comodato gratuito.
Le nuove regole sono dettate dall’art. 1, comma 10, lett. b) della Legge di stabilità 2016. E’ ridotta nella misura del 50% la base imponibile ai fini IMU delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito ai parenti il linea retta entro il primo grado, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. 
La riduzione si applica alle seguenti condizioni:

1. l’unità immobiliare deve essere concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado;
2. il comodatario utilizza le unità immobiliari come abitazione principale;
3. il contratto di comodato deve essere registrato;
4. il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
5. il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possiede nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9; 
6. il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Diversamente dagli anni di imposta precedenti, per l’anno di imposta 2016 nessun’altra dichiarazione o attestazione diversa da quella conforme alle previsioni di legge deve essere presentata o inviata. Dichiarazioni difformi eventualmente prodotte dal contribuente non saranno prese in considerazione.
 

Modello di dichiarazione conforme alla previsione di legge.

Istruzioni

Si ritiene utile precisare, infine, che gli immobili concessi in comodato gratuito, essendo dal corrente anno assoggettati a IMU, nel Comune di Perugia non sono più tenuti al pagamento della TASI.

Per una trattazione più completa della fattispecie relativa agli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta si rinvia all’informativa relativa agli immobili concessi in comodato gratuito

Immobili locati a canone concordato
L’art. 1, commi 53 e 54, della Legge di stabilità 2016 ha previsto una riduzione delle imposte IMU e TASI per gli immobili locati a “ canone concordato” di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. La nuova norma stabilisce che per tali fattispecie l’imposta, determinata applicando l’aliquota deliberata dal comune, è ridotta al 75 per cento. Tale disposizione, nel Comune di Perugia, ha rilievo ai fini IMU. Si rammenta che l’aliquota in vigore per i fabbricati diversi dall’abitazione principale è pari all’1,06 per cento.

 

IMU sui terreni agricoli
Per l’esenzione dall’IMU sui terreni agricoli si torna ad applicare la circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (art. 1 cc. 13 e 10 lett. c) e d) della Legge di stabilità 2016). In base a tali disposizioni i terreni agricoli del Comune di Perugia sono esenti dal tributo.

Ulteriori disposizioni
Sono esclusi dall’IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1, c. 15 della Legge di stabilità 2016).

Per le innovazioni relative alla determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e per la conseguente esclusione dalla stima dei cosiddetti “imbullonati” (art. 1, commi 21 e 22 della Legge di stabilità 2016) si rinvia alla dettagliata informativa già pubblicata nel sito del Comune di Perugia – (www.comune.perugia.it / aree tematiche / imposte e tasse - IUC 2016).




ALIQUOTE IMU-TASI
 

Restano confermate le aliquote applicabili nell’anno di imposta 2015 di cui alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 100 del 20 luglio 2015, cui si rinvia.
Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 18 aprile 2016, è stata confermata l’aliquota TASI, da applicare ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti immobili merce), nella misura dello 0,25 per cento oltre la maggiorazione dello 0,08 per cento applicabile alla TASI.


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La pagina verrà tempestivamente aggiornata nel caso di nuove disposizioni rilevanti ai fini del tributo. Si rinvia in ogni caso alle vigenti disposizioni di legge in materia.
 

Informazioni e chiarimenti-
Area Servizi Finanziari e di Controllo/ U.O Gestione Entrate
Sportello tributi-Via Oberdan, 56 - Tel.0755774040-0755774034-0755774036
Indirizzo e-mail: p.passeri@comune.perugia.it



INFORMATIVA RELATIVA AGLI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO
Pubbicato il 19.01.2016

RISOLUZIONE 1/DF - Ministero dell'Economia e delle finanze
Pubbicato il 19.02.2016

 

FABBRICATI A DESTINAZIONE SPECIALE CENSIBILI NELLE CATEGORIE CATASTALI DEI GRUPPI “D” ED “E” – Novità della Legge di stabilità 2016
 Pubbicato il 19.01.2016

CIRCOLARE n. 2/E AGENZIA ENTRATE: Unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare - Nuovi criteri di individuazione dell’oggetto della stima diretta. Nuove metodologie operative in tema di identificazione e caratterizzazione degli immobili nel sistema informativo catastale (procedura Docfa)
Pubblicato il 03.02.2016 


DECRETO 29 febbraio 2016, con il quale sono stati approvati i coefficienti indispensabili per la determinazione dell'IMU 2016 per gli immobili che:
- sono classificabili nel gruppo "D";
- non sono iscritti in catasto;
- appartengono a imprese;
- sono distintamente contabilizzati;
- sono sforniti di rendita catastale.